Sull’insostituibilità dell’insegnante di sostegno

La consapevolezza circa la necessità di garantire una piena inclusione scolastica agli studenti con disabilità non manca certamente al nostro governo. Tutti sappiamo infatti che il Decreto Ministeriale n. 188 del 21/06/2021 disciplina proprio questa materia, considerando come necessari per tutti i docenti non specializzati la frequenza di un corso di formazione di 25 ore. L’idea esplicita che sta dietro questa saggia scelta governativa concerne l’obiettivo di creare competenze inclusive in tutti quei docenti impegnati in classi in cui è presente almeno uno studente con disabilità. Giacché tale presenza sembra non escludere quasi nessuna classe (delle scuole di ogni ordine e grado) parrebbe che tale formazione sia in fondo una scelta ‘obbligata’ per tutti gli insegnanti. In linea di principio direi che la presenza o meno di studenti con disabilità non dovrebbe essere considerata come l’unica condizione per attivare corsi di tal genere, poiché l’eterogeneità delle problematiche che riguardano da vicino i nostri studenti (anche – e forse soprattutto – quelli non certificati) rendono ogni classe bisognosa di insegnanti con ferrate competenze inclusive. D’altra parte l’inclusione non va considerata come un insieme di interventi didattici volti all’integrazione di uno studente con conclamati disturbi medico-psichiatrici oppure con oggettive condizioni morbose più o meno invalidanti, ma è invece l’atteggiamento irrinunciabile di una scuola che voglia davvero veicolare la formazione alla caleidoscopica e varia platea di studenti, senza escluderne nessuno. In quest’ottica è quindi più che giustificata l’attivazione di corsi di formazione che, pur non essendo specializzati i docenti che li seguono, hanno comunque il merito di creare una basilare rete di competenze inclusive indispensabili nella complessa scuola del nostro tempo. Tuttavia, verrebbe però da chiedersi se corsi siffatti possano realmente creare quelle competenze, giustamente riconosciute come necessarie. La risposta che mi sento di dare a questo interrogativo è completamente negativa. Sebbene questa scelta parta da una giusta idea, quella della garanzia della «con titolarità della presa in carico» degli alunni con difficoltà (DM n. 188/2021, art. 1), è assolutamente improbabile che un corso formativo di sole 25 ore possa fornire anche solo basi generali di una reale competenza inclusiva. Né sarebbe possibile immaginare una scuola, perlomeno non la scuola così com’è oggi strutturata e organizzata nell’ordinamento scolastico italiano, priva degli insegnanti di sostegno, e ciò per diverse ragioni (alcune piuttosto pratiche, altre più teoriche).

Innanzitutto va rilevato che in una stringata ora di lezione (che potrebbe essere, in certe scuole, anche di soli 50 minuti), l’insegnante curriculare si trova difatti a dover gestire classi non sempre docili ed educate, a dover sbrigare le necessarie attività di burocrazia scolastica (l’appello alle prime ore, o la ricognizione degli studenti presenti in classe dopo il cambio dell’ora, l’aggiornamento delregistro scolastico, la predisposizione dei materiali o della LIM, ecc.). Ci sono dunque ampi spazi in cui un solo insegnante non è in grado di poter supportare, guidare e attenzionare in modo sincrono gli studenti con e senza disabilità presenti in classe. Inoltre, senza il conseguimento di un titolo di specializzazione in attività di sostegno didattico e senza prolungati e approfonditi studi sulla didattica speciale (realizzati grazie a molteplici corsi di formazione specifici, alla partecipazione a seminari e convegni su tematiche inclusive e soprattutto grazie ad approfondimenti personali) è assai difficile che un’insegnante curriculare, seppure assai intelligente e dotato, possa avere tutti gli strumenti per una reale progettazione didattica inclusiva. Inoltre, lo studio e il continuo approfondimento di queste complesse tematiche potrebbe sottrarre del tempo prezioso alle necessarie attività didattiche (predisposizione dei compiti in classe, correzione dei compiti riconsegnati, preparazione delle lezioni, ricerca dei materiali didattici, attività extra come progetti, ecc.) che occupano gran parte del tempo dell’insegnante. Inoltre, la stringata ora di lezione sarebbe definitivamente ridotta a brandelli se l’insegnante curriculare dovesse, ad ogni piè sospinto, dover interrompere la spiegazione per declinare i contenuti didattici in modo tale da renderli fruibili (con semplificazioni, sintesi, cambiamenti del registro linguistico ecc.) anche per gli studenti con disabilità. Inoltre, se in una classe ci fossero più studenti con disabilità diverse lo stesso insegnante dovrebbe riadattare più volte gli stessi argomenti, con un sovraccarico tale da far prevedere, nel più breve tempo immaginabile, un sicuro burnout. Vale la pena infine sottolineare anche un’altra questione, riguardante l’importanza e la centralità assoluta della relazione nella pratica inclusiva. L’insegnante di sostegno, infatti, non è soltanto un mediatore di conoscenze, né un organizzatore didattico, ma è una persona (e sottolineo l’importanza di questo termine) che deve stabilire una reale relazione personale con lo studente affidato a lui, ed è proprio questa centralità della relazione che assimila la figura dell’insegnante specializzato ad altre figure impegnate in relazioni d’aiuto. Pertanto, risulta assai improbabile che l’insegnante curriculare, con poche ore a disposizione nell’aula e con la necessità di far fronte a tutti le incombenze alle quali ho accennato più sopra, abbia il tempo e il modo di instaurare quel tipo di relazione personale con lo studente con disabilità che invece l’insegnante di sostegno, nelle sue diciotto ore settimanali, ha modo di realizzare.

L’insegnante di sostegno – per queste e per altre ragioni che mi propongo di indagare in un altro articolo – risulta essere, quindi, una figura assolutamente imprescindibile nell’ordinamento della scuola italiana del nostro tempo, e non sembrano esserci proposte realmente convincenti per una sua abolizione.

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