ASSENZA DELL’ESPERTO: LE NUOVE REGOLE SULLA CRISI DI IMPRESA

La composizione negoziata della crisi (CNC) è una nuova procedura introdotta urgentemente per consentire alle imprese in difficoltà di ritrovare l’equilibrio, attraverso la negoziazione con i creditori e le altre parti interessate. La CNC si avvia con la nomina di un esperto indipendente scelto tra i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto presso le CCIAA, cui possono accedere professionisti in possesso di determinati requisiti di esperienza, formazione e competenza.

La situazione ad oggi vede un numero di esperti, iscritti a livello nazionale, inferiore rispetto alle necessità; ciò rischia di far perdere la scommessa legislativa che, nelle nuove norme sulla crisi, attribuisce all’esperto un ruolo determinante.

Uno spiraglio viene dal Decreto del tribunale di Treviso del 22 dicembre 2021 che consente all’impresa in difficoltà di avviare l’iter di risanamento della CNC, autorizzando un finanziamento prededucibile ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. a) del DL 118/2021, pur in assenza della nomina dell’esperto.

Il cambio di impostazione richiede la partecipazione attiva delle parti coinvolte nella CNC – Il tribunale di Treviso con il richiamato Decreto prende una posizione frutto del cambio di impostazione in materia di crisi di impresa, autorizzando l’imprenditore in difficoltà a contrarre un finanziamento prededucibile ai sensi dell’art. 111 l.f., come prevede l’art. 10 c. 1 del DL 118/2021, pur in assenza della nomina dell’esperto di CNC.

Il cambio di impostazione è presente nel Decreto del tribunale anche nei passaggi in cui si richiede ai soggetti coinvolti una partecipazione attiva e tempestiva, al fine di trovare accordi che consentano all’impresa di superare le difficoltà, incluso il ceto bancario che, nel procedimento, richiedeva di differire l’udienza, tenuta in maniera cartolare, sul ricorso presentato dall’imprenditore per ottenere l’autorizzazione al finanziamento prededucibile.

Secondo il giudice il differimento dell’udienza che le banche richiedevano non risulta compatibile con la necessità di una rapida decisione sul finanziamento prededucibile, considerando le esigenze di cassa dell’impresa in difficoltà nonché quelle di salvaguardare la continuità aziendale. Le banche, secondo il giudice, sono dotate di funzionari e consulenti in grado di analizzare in pochi giorni piani complessi e, quindi, hanno una professionalità che le impone di tenere una partecipazione attiva in una procedura in cui trovare soluzioni in tempi stretti è cruciale.

La mancata nomina dell’esperto, secondo la giurisprudenza del tribunale di Treviso, non è una condizione necessaria per dar corso all’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 c. 1 del DL 118/2021, come si desume dalla formulazione dell’art. 7 dello stesso Decreto in cui è espressamente richiesta l’accettazione dell’esperto per la conferma delle misure protettive e cautelari che, invece, l’art. 10 non richiede, limitandosi a prescrivere che, su richiesta dell’imprenditore, il tribunale autorizza l’impresa in CNC a contrarre finanziamenti prededucibili qualora sia verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e la miglior soddisfazione dei creditori.

L’autorizzazione del finanziamento prededucibile, secondo la richiamata ricostruzione, prescinde, quindi, dalla presenza dell’esperto indipendente.

Viene da chiedersi se una norma, l’art. 10 del DL 118/2021, prevista nell’ambito della procedura di CNC possa essere utilizzata in una procedura che, in assenza della nomina dell’esperto, non è propriamente avviata. La risposta alla questione dovrà, ovviamente, tenere in considerazione l’obiettivo ultimo della disciplina che è quello di garantire il risanamento aziendale, la continuità e, dunque, la conservazione dei valori dell’impresa. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene superabile tale obiezione.

La diretta funzionalità del finanziamento prededucibile alla prosecuzione dell’attività d’impresa deve essere valutata, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021, considerando tra l’altro le cause della crisi di impresa; la fattibilità del piano di risanamento, in cui è inserito il finanziamento prededucibile, da considerarsi secondo una prospettiva economica finanziaria (fattibilità economica) e giuridica (fattibilità giuridica).

Le richiamate verifiche dovranno confermare la continuità aziendale sia di medio periodo, ovverosia biennale come previsto dall’art. 11 c. 1 lett. a) del DL 118/2021, sia di lungo periodo.

La presenza di un margine operativo lordo (MOL) positivo nel piano di risanamento, dopo un periodo fisiologico di superamento della situazione di difficoltà, rappresenta un utile indicatore circa la possibilità dell’impresa di dare ai propri creditori una migliore soddisfazione rispetto alla liquidazione atomistica. In maniera simile, un piano di risanamento fattibile che assicuri il recupero della redditività, dovrebbe essere vantaggioso rispetto alla continuità indiretta che, comunque, avrà un aggravio di costi legati alla transazione. In tale contesto la continuità diretta, se rappresenta la soluzione migliore rispetto alle esigenze di soddisfazione dei creditori, consente all’impresa di ottenere, ai sensi dell’art. 10 c. 1 del DL 118/2021, l’autorizzazione al finanziamento prededucibile.

La ricostruzione normativa del tribunale di Treviso trova applicazione per tutte le autorizzazioni di finanziamenti prededucibili disciplinate dall’art. 10 c. 1 lett. a), b), c) del DL 118/2021, nonché per le autorizzazioni alla cessione di azienda o rami di azienda di cui all’art. 10 c. 1 lett. d). Pertanto, l’assenza dell’esperto di composizione negoziata non preclude la possibilità del tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 10 del DL 118/2021.

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