TFR: ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ANTICIPO

Con riferimento al TFR, sono tanti e diversi i dubbi e le criticità che riguardano la corretta gestione delle domande di anticipazione del trattamento di fine rapporto avanzate dai lavoratori subordinati: si può anticipare il TFR al di fuori dei casi previsti dalla legge? Possono effettuare l’anticipazione anche i datori di lavoro obbligati a versare il TFR presso il Fondo di Tesoreria INPS? È ammissibile l’erogazione delle anticipazioni del TFR con cadenza mensile in busta paga?

Il TFR è un elemento retributivo a natura differita che compete al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla tipologia di recesso, e che matura mensilmente. Si tratta di un compenso la cui corresponsione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a meno di eccezioni previste dalla norma e dalla disciplina contrattuale, e che risponde anche a precise regole per la sua tassazione.

La contribuzione del TFR al Fondo di Tesoreria è resa a favore dei lavoratori nei confronti dei quali è applicato, ai fini del trattamento di fine rapporto, l’art. 2120, cod. civ., con esclusione dei lavoratori a domicilio; del personale domestico; degli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo; dei lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi; dei lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l’accantonamento delle stesse presso soggetti terzi (ad esempio: Casse Edili).

La base di calcolo dell’accantonamento annuo del TFR è costituita da tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura corrisposte o dovute in dipendenza del rapporto di lavoro stesso. I contratti collettivi possono prevedere i criteri per la determinazione della retribuzione utile. La retribuzione annua utile ai fini del TFR, così determinata, deve essere divisa poi per 13,5.

In base all’art. 2120 del cod. civ., le richieste di anticipazione del TFR sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

La somma ottenibile come anticipo non è il totale di quanto accumulato mese per mese fino al momento della richiesta, quindi, il dipendente non può chiedere il 100% del TFR maturato, ma deve accontentarsi del 70%, così vuole la legge.

È possibile fare richiesta di anticipo del TFR per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; durante i periodi di fruizione dei congedi parentali o per la formazione. Il lavoratore dipendente con almeno 8 anni di anzianità di servizio può richiedere, una sola volta nel corso della carriera lavorativa, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto. La contrattazione collettiva e individuale può prevedere i criteri di scelta per l’accoglimento delle domande e stabilire condizioni di miglior favore circa la disciplina dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Anche il Fondo di Tesoreria INPS garantisce l’anticipazione del TFR in relazione alle quote maturate e versate a far data dal 1° gennaio 2007: il lavoratore può farne richiesta, nel rispetto delle previsioni e dei requisiti statuiti dal Codice civile, direttamente al datore di lavoro, il quale, verificati i requisiti, è chiamato ad accoglierla, prendendo in considerazione l’intero valore del trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore alla data di presentazione della domanda (art. 2, comma 5, D. M. 30 gennaio 2007).

Il lavoratore interessato non è dunque tenuto ad intrattenere rapporti di alcun tipo con l’INPS, ma interagisce unicamente con il suo datore di lavoro, che deve gestire la pratica quando è un dipendente assunto in data precedente al 1° gennaio 2007 ovvero quando l’anticipazione degli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006 presso l’azienda e per il resto sulla quota residua da porre a carico del Fondo. Effettuato il pagamento per la parte di competenza del Fondo di Tesoreria,

l’azienda opera il conguaglio prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo stesso di competenza del mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti nello stesso mese. Nel caso in cui il dipendente assunto a partire dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro esegue il pagamento per conto del Fondo di Tesoreria effettuando il conguaglio con i contributi dovuti nel mese al Fondo stesso e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti nello stesso mese.

L’impresa che effettua il pagamento dell’anticipazione del TFR per la quota di competenza del Fondo procede alle operazioni di conguaglio in Uniemens valorizzando il codice “PA10” per il conguaglio fatto utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo; il codice “PA20” per il conguaglio fatto utilizzando in via secondaria i contributi dovuti agli enti ai fini previdenziali e assistenziali. Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una comunicazione di incapienza: entro 30 giorni provvede all’erogazione della prestazione per l’intera quota di sua competenza direttamente al lavoratore.

La disciplina del TFR (art. 2120, c.c.) costituisce una norma inderogabile al netto della previsione per cui condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

In linea teorica, potrebbe dunque essere ritenuta ammissibile la stipula di un accordo privato che disponesse la liquidazione mensile del TFR.

Tuttavia, stante la specifica e spiccata finalità previdenziale di tale somma, l’erogazione delle anticipazioni su base mensile fa venir meno il concetto di retribuzione differita propria del TFR, che prevede la non applicazione della contribuzione previdenziale INPS e solamente l’assoggettamento a tassazione separata. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che non è valida la pattuizione, individuale o collettiva, che disponga l’anticipazione mese per mese del trattamento di fine rapporto nella retribuzione corrente. Le erogazioni dell’indennità di anzianità (oggi TFR) su base mensile, sotto il profilo causale, devono essere considerate corrisposte “in dipendenza del rapporto di lavoro” quindi assoggettabili a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria.

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