GLI STATUTI NELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Adeguamenti degli attuali statuti dei sodalizi sportivi entro il 31 dicembre 2023. La mancata conformità ai requisiti di natura civilistica indicati dall’ articolo 7 del Dlgs 36/2021, renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd). Gli enti già iscritti che non provvedono a adeguare i propri statuti entro tale data saranno cancellati dal registro. La novità è contenuta nel Dlgs 29 agosto 2023, n. 120 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 4 settembre 2023, n. 206), ed entrato in vigore lo scorso 5 settembre.

Entro il 31 dicembre 2023 la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dovrà cambiare i relativi statuti. Così come prescritto dal Dlgs 29 agosto 2023 n. 120 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 4 settembre 2023, n. 206). Gli statuti adeguati andranno trasmessi al RASD (registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche). Gli atti costitutivi e statuti andranno trasmessi anche in fase di nuove iscrizioni molteplici.

Gli statuti dovranno prevedere espressamente che le attività sportive vengano svolte in via principale o prevalente. Inoltre, dovranno prevedere l’esercizio di attività secondarie. Il mancato adeguamento farà perdere la qualifica di società sportive, con la conseguente decadenza da tutte le agevolazioni fiscali. In caso di mancato adeguamento del proprio statuto, e in caso di accertamenti da parte degli organi di controllo del Dipartimento per lo Sport, si potrebbero avere sanzioni che arrivano fino alla revoca della qualifica di ente dilettantistico.

Il Dlgs n. 36/2021 introduce degli elementi di novità rispetto agli statuti delle organizzazioni sportive. Nella fattispecie, è necessaria la definizione dell’oggetto sociale, specificando l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; la circostanza che oltre alle attività sportive (da intendersi come l’organizzazione e/o la partecipazione di una associazione sportiva dilettantistica (Asd)/ società sportiva dilettantistica (Ssd) a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso organismo) il sodalizio svolga le attività di formazione, attraverso iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la Asd/Ssd, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’organismo sportivo o dalla stessa Asd/Ssd in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità; didattica, ossia l’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute; preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Un aspetto delicato è legato alla possibilità per il sodalizio sportivo di svolgere alternativamente le sopra citate attività e che non sia viceversa obbligato a svolgerle tutte come emergerebbe dalla definizione stessa di sodalizio sportivo quale “soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

Tale possibilità trova espresso riconoscimento nell’art. 38 del decreto in esame, grazie alle modifiche apportate dal correttivo, ai sensi del quale “L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva

in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”.

Rispetto alle attività che il sodalizio sportivo può esercitare, il Dlgs n. 36/2021 annovera anche le attività diverse da quelle sopra evidenziate “a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano”.

Lo statuto potrebbe pertanto prevedere la seguente clausola: “Il sodalizio sportivo può svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive. Le attività diverse vengono deliberate dall’organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all’assemblea degli associati”.

Tale disposizione nasce, analogamente a quanto previsto per gli enti del Terzo settore, per circoscrivere lo svolgimento di attività diverse al fine di non snaturare gli obiettivi di tali sodalizi. Manca ancora il decreto che deve definire il concetto di secondarietà e strumentalità delle attività diverse da quelle sportive ma potrebbe essere verosimilmente analogo nei contenuti al decreto del Ministero del Lavoro 19/5/2021 n. 107 relativo agli enti del terzo settore.

Essa trova però una interessante eccezione: non devono essere computati nel rapporto tra attività istituzionali e attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti nonché proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Le clausole statutarie contenute negli statuti delle Asd/Ssd che è necessario opportunamente verificare, devono possedere i seguenti requisiti:

a) incompatibilità nell’assunzione della carica elettiva e al divieto di scopo di lucro. In tal caso il D.lgs. n. 36/2021 ha modificato le previgenti disposizioni relative all’incompatibilità nell’assunzione della carica elettiva e al divieto di scopo di lucro. Gli statuti che abbiano espressamente indicato i contenuti delle previgenti disposizioni devono pertanto essere modificati anche con riferimento a tali aspetti. Se in passato l’incompatibilità poteva configurarsi solo se la persona rivestiva, in due sodalizi sportivi, sempre la medesima qualifica di presidente o di segretario, con la riforma si pone il problema anche nel caso in cui l’interessato sia presidente di una Asd e Vicepresidente di altra Asd. Inoltre, mentre in passato le Asd affiliate ad enti di promozione sportiva (Eps) erano condizionate dalla clausola di incompatibilità solo quando si rivestiva la medesima carica in due Asd operanti nella medesima disciplina sportiva, con la nuova versione l’incompatibilità si verifica anche quando si opera in due organizzazioni affiliate al medesimo Eps che operano in discipline sportive diverse;

b) la clausola di incompatibilità dell’organo amministrativo. In questo caso, lo statuto potrebbe genericamente prevedere che i componenti l’organo amministrativo non devono incorrere in cause di incompatibilità previste dall’ordinamento, ivi incluso quello sportivo, ma è opportuno sempre verificare se è l’organismo sportivo affiliante a richiedere che sia, viceversa, espressamente indicata;

c) il divieto di distribuzione anche indiretta di utili. In merito al divieto di distribuzione anche indiretta di utili in passato trovava applicazione, in virtù di un consolidato orientamento di prassi, quanto previsto dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997 con riferimento alle Onlus. Il dlgs 36/2021 rinvia invece alla disciplina prevista per le imprese sociali introducendo significative novità tra le quali la possibilità, prima espressamente vietata, di garantire agli associati la fruizione di servizi sportivi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, la necessità che l’eventuale corresponsione di indennità di carica siano proporzionate “all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze” e in ogni caso non “superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni” (condizione che non è sempre agevole poter dimostrare) oltre alla circostanza che i compensi erogati a lavoratori subordinati o (novità) autonomi di retribuzioni o compensi non siano superiori del 40% (originariamente 20%) rispetto a

quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale. Viene inoltre introdotta la possibilità per gli organismi sportivi costituti in forma societaria di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice Foi per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Opportunità che si ritiene precluda però la possibilità di accedere al sistema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi. Anche la possibilità, per i sodalizi sportivi costituiti in forma societaria e cooperativa, di ammettere non solo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ma anche la sua eventuale rivalutazione o incremento nei limiti sopra indicati, rappresenta una novità che implica la decadenza dall’agevolazione fiscale sopra indicata. Si evidenzia infine che non è necessario dettagliare nello statuto le casistiche contemplate dalla norma citata, ben potendo limitarsi il sodalizio a specificare che è vietata qualsiasi forma di distribuzione, diretta ed indiretta, di utili o proventi.

Ricordiamo che gli enti non commerciali di natura associativa che ambiscono ad accedere alle agevolazioni fiscali devono dimostrare la democraticità interna. Tale principio ha trovato corollario nell’affermazione del diritto in capo agli associati minorenni di essere rappresentati da chi esercita la relativa potestà genitoriale nel corso delle assemblee, posizione assunta dalla Cassazione (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322) e successivamente dal Ministero del Lavoro con riferimento agli enti del terzo settore.

Consigliamo di inserire in statuto una clausola del seguente tenore “è riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore”.

Al di là delle previsioni statutarie, dovrà essere poi verificato che i tesserati minori d’età, che abbiano compiuto i 14 anni, abbiano prestato personalmente l’assenso al proprio tesseramento, ovvero che abbiano sottoscritto il relativo modulo privacy della società. Un altro aspetto che potrebbe trovare regolamentazione nello statuto è quello relativo alle modalità di realizzazione delle assemblee. Bisogna evidenziare che mentre per le organizzazioni sportive enti del terzo settore il ricorso alle assemblee telematiche e/o al voto per corrispondenza è subordinato ad una espressa previsione statutaria, per le realtà diverse dagli enti del terzo settore non si configurerebbe detta necessità secondo il notariato. Ciononostante, si ritiene opportuno regolamentare tale aspetto.

d) la clausola su modalità di realizzazione delle assemblee. Si consiglia di inserire la presente clausola prevedendo, ad esempio, che “la partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare”.

e) adempimenti per le modifiche da apportare agli statuti delle Asd e Ssd. La modifica dovrà essere adottata con delibera dell’assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto. Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario contattare il notaio per concordare la tempistica.

Ricordiamo che le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma dell’atto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalità giuridica possono modificarlo anche con scrittura privata

registrata, salva diversa disposizione statutaria. Ai fini dell’approvazione delle modifiche statutarie sarà necessario far convocare una assemblea straordinaria dei soci mettendo espressamente come punto all’ordine del giorno: “adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 36/2021 così come modificato dal dlgs 29 agosto 2023, n. 120”.

f) gli adempimenti successivi alla modifica statutaria. Entro i successivi 20 giorni dall’approvazione della modifica sarà necessario recarsi presso l’agenzia delle entrate per provvedere alla registrazione della modifica dello statuto, previo appuntamento che è possibile prendere on line. Per la registrazione della modifica dello statuto occorrono necessariamente n. 2 copie in originale del nuovo statuto; il mod. 69 debitamente compilato; copia documento di identità del presidente e dell’eventuale delegato alla presentazione; se richiesta dall’ufficio una marca da bollo da euro 16,00 da apporre sullo statuto ogni 100 righe.

Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.lgs. n. 36/2021. Lo prevede il D.lg. 29 agosto 2023, n. 120. Lo statuto debitamente registrato deve inoltre essere trasmesso all’organismo o agli organismi sportivi affilianti. Si ricorda che la nuova versione del regolamento di funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ora prevede anche il deposito dello statuto vigente; dell’atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva. Se si tratta anche di un ente del terzo settore, questi procederà anche al deposito del nuovo statuto in versione Pdf/a sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli Enti del Terzo Settore, che per essere tali devono essere iscritti nel RUNTS, possono anche iscriversi nel RASD: con l’iscrizione possono così essere qualificati come enti sportivi dilettantistici. Devono allo scopo prevedere non solo nel loro statuto la lettera t) dell’articolo 5 del Codice del Terzo settore “Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”, ma svolgere effettivamente tale attività. Ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e solo in quanto compatibili con il Codice del Terzo Settore. Per essi, inoltre, non è obbligatorio inserire nella denominazione le locuzioni “sportiva” e “dilettantistica”.

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