CRISI D’IMPRESA: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Apertura dell’Agenzia delle Entrate alla dilazione variabile del dovuto in caso di adesione alla “Composizione negoziata della crisi”. L’ultimo intervento normativo, in più, ha esteso a tutte le situazioni critiche la possibilità di rateizzare il debito in centoventi rate, non solo a quelle derivanti dalla “congiuntura economica”. Questo è il principio contenuto nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2023 n. 443.

Il contribuente che accede al procedimento di Composizione negoziata della crisi, disciplinato dal ”Codice della Crisi e dell’Insolvenza” può richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione che preveda, in luogo di rate costanti, quote variabili di importo crescente per ciascun anno.

Lo consente la legge, lo conferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 443 del 29 settembre 2023, fornita a una società che, per sanare alcuni debiti Iva, intende avvalersi della misura premiale contemplata dall’articolo 25-bis, comma 4, del Cci (Dlgs n. 14/2019), così come ”rafforzata” dall’articolo 38, comma 1, del Dl n. 13/2023, il quale consente di rateizzare il pagamento di debiti tributari non ancora iscritti a ruolo.

La disposizione dell’articolo 25-bis, comma 4, del ”Codice della Crisi e dell’Insolvenza”, in tali casi, rimanda all’applicazione dell’articolo 19 del Dpr n. 602/1973, il quale prevede che “1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. […] 1ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1 bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. […] 1 quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili […]”.

Riguardo alla misura premiale contemplata nell’ipotesi di accesso alla Composizione negoziata della crisi, invece, sottolinea l’Agenzia delle Entrate l’articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, ha slegato dalla “congiuntura economica” la possibilità di concedere la dilazione del debito in centoventi rate, comprendendo ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’esclusivo interesse del salvataggio delle imprese. In pratica, le condizioni disciplinate dall’articolo 19, del Dpr n. 602/1973, possono essere applicate alla ”misura premiale” contemplata nell’ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione ad hoc.

Inoltre, osserva l’Agenzia, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non v’è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti Iva non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1-ter della richiamata norma. Sarà poi l’ufficio creditore a determinare l’importo delle rate e a valutare l’eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività), In ogni caso, il piano di rateizzazione deve prevedere quote di importo sempre crescente per ciascun anno.

La composizione negoziata consente all’imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell’impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati. L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

La piattaforma https://composizionenegoziata.camcom.it/ , si fonda sui seguenti pilastri: 1. Riservatezza – La riservatezza è il valore fondante della piattaforma che, per sua natura, custodisce documenti da rendere disponibili esclusivamente agli addetti ai lavori. Per garantire tale risultato, ad ogni soggetto, è associato un ‘profilo abilitativo’ che deriva dalla tipologia del soggetto stesso e, in taluni casi, dalla fase del processo in cui si trova ad operare; ad esempio l’Esperto, prima dell’accettazione dell’incarico, può solo visionare la documentazione dell’istanza e potrà scaricarla solo dopo aver accettato formalmente l’incarico (la piattaforma in automatico modificherà il relativo profilo di visibilità); 2. Semplificazione – nella fase di compilazione ed invio dell’istanza la piattaforma proporrà al Rappresentante dell’Impresa le informazioni reperite nel Registro delle Imprese, consentendone comunque la modifica all’occorrenza, per ridurre il tempo di compilazione e per limitare i possibili errori di digitazione. Inoltre, saranno effettuati controlli automatici di completezza delle informazioni fornite dal Rappresentante dell’Impresa e suoi Professionisti, al fine di evitare errori formali che potrebbero impedire l’invio dell’istanza; 3. Flessibilità – La funzionalità core della piattaforma è costituita dalla possibilità di creare veri e propri cassetti digitali, dedicati ad accogliere ed organizzare la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istanza, e di creare ‘spazi virtuali’ riservati a specifici soggetti per il deposito di documenti (ad esempio nelle fasi di negoziazione da parte dell’esperto). Sia i cassetti che gli spazi virtuali sono utilizzati, con diversi livelli di visibilità e operatività, da tutti i soggetti autorizzati nelle diverse fasi del processo; 4. Tempestività – La piattaforma è basata su un sofisticato sistema di notifiche automatiche a caselle di Posta Elettronica Certificata, con testi precostituiti, che, nell’avanzamento dei vari step previsti dall’iter, consentiranno ai soggetti interessati di conoscere il grado di aggiornamento della documentazione e procedere così con le attività di propria competenza. Ad esempio, nel momento in cui viene nominato l’Esperto, la Piattaforma attiva in automatico tre contatti PEC: verso l’Esperto stesso, verso il Rappresentante dell’Impresa e verso il Segretario generale della Camera di Commercio competente.

Grazie alla nuova piattaforma telematica, farsi condurre nel processo di risoluzione è semplice e affidabile. Il Rappresentante dell’Impresa apre l’istanza ed è guidato nell’inserimento delle informazioni obbligatorie. Alcune informazioni saranno raccolte dalla posizione iscritta al Registrodelle Imprese. Può condividere l’istanza con i soggetti che possono contribuire al suo corretto completamento (Professionisti invitati dall’Impresa). Dopo aver preparato l’istanza, il Rappresentante dell’Impresa può inviarla. La Piattaforma rende disponibile l’istanza sulla scrivania “virtuale” del Segretario generale della Camera di commercio competente, che la prende in carico e la trasmette alla Commissione regionale. Nel caso di Imprese sottosoglia, Il Segretario Generale, provvede in proprio alla nomina dell’Esperto. La Commissione regionale o il Segretario generale consulta l’elenco degli Esperti regionale e procede alla nomina, sulla base dell’esperienza formativa risultante dal Curriculum Vitae. L’Esperto, la cui nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale, non può assumere più di due incarichi contemporaneamente. L’Esperto accede alla documentazione prodotta dall’impresa per verificare la possibilità, o meno, di accettare l’incarico (principalmente la propria indipendenza, il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo). All’esito positivo delle verifiche, inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione; gli sarà coì consentito di scaricare interamente la documentazione relativa all’istanza, sinora solo in visione. L’esperto convoca l’imprenditore per valutare una concreta prospettiva di risanamento. In caso negativo, ne dà notizia al Segretario generale della Camera di Commercio competente che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. In caso positivo inizia il proprio lavoro durante il quale può creare nella piattaforma “spazi” per depositare ed eventualmente condividere documenti con soggetti che egli stesso individua e autorizza, con il consenso dell’imprenditore.

I soggetti coinvolti nel processo di risanamento e le funzioni riservate per ognuno di loro sono il rappresentante dell’Impresa, ossia colui che – per tutte le forme giuridiche – ha il potere di compiere determinate attività in nome e per conto dell’impresa all’interno della quale ricopre un ruolo specifico (tra gli amministratori e le altre cariche presenti) e che per effetto di tali attività l’impresa stessa acquista diritti ed assume obblighi nei confronti dei terzi; i delegati autorizzati dall’imprenditore stesso (quali ad esempio il professionista, il collaboratore, il consulente), come anche l’organo di controllo ed il revisore, se in carica. (Le funzioni riservate ai Professionisti dell’Impresa riguardano la visibilità dell’istanza; la visibilità dei documenti allegati all’istanza; il download dei documenti allegati all’istanza); il Segretario generale della Camera di Commercio competente nel ricevere l’istanza, in quanto la sede dell’Impresa risiede nel territorio della stessa Camera; la commissione che è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza; da un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione; da un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza.

Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, depositario dell’elenco degli esperti della stessa regione; I soggetti con le seguenti caratteristiche. Nella fattispecie, gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati; coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

I soggetti invitati si dividono in soggetti invitati dal Rappresentante dell’Impresa; in soggetti creditori invitati dal rappresentante legale o suoi delegati; ogni altro soggetto invitato espressamente dal rappresentante legale o suoi delegati; i soggetti invitati dall’Esperto incaricato; ogni altro soggetto invitato espressamente dall’esperto col consenso dell’imprenditore.

Consente all’imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità delrisanamento. È un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell’impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all’invio dell’istanza di nomina dell’Esperto.

L’accesso alla piattaforma https://composizionenegoziata.camcom.it/ avviene tramite strumenti di autenticazione forte: Spid, CNS o CIE. È possibile verificare l’invio delle notifiche utilizzando il Cruscotto a disposizione delle CCIAA. In particolare, cliccando “Gestione istanza – Notifiche “, inserendo l’ID dell’istanza è visibile il “Dettaglio notifiche inviate”.

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