I CORRISPETTIVI NELLA MONETA ELETTRONICA

A seguito di quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 352652/2023 del 3 ottobre 2023, nuove comunicazioni di invito spontaneo all’adempimento sono state inviate ai contribuenti per i quali risultano discordanze tra quanto trasmesso al Sistema di Interscambio a titolo di fatture emesse e corrispettivi, e quanto invece risulta incassato a mezzo moneta elettronica. Di seguito la disamina della problematica ed i possibili rimedi.

In attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo – nuove comunicazioni di compliance sono state inviate ai soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.

Laddove i rilievi risultassero fondati, è possibile porre rimedio tramite ravvedimento operoso, tenendo conto anche delle disposizioni introdotte dall’articolo 4 del cd. decreto Energia, decreto- legge 131 del 29 settembre 2023.

Il provvedimento AdE 352652/2023 prevede l’invio di comunicazioni di compliance (invito all’adempimento spontaneo) ai contribuenti titolari di partita IVA; per i quali, a seguito di controllo incrociato tra quanto risulta nel Sistema di Interscambio a titolo di fatture emesse e corrispettivi e quanto emerge dagli incassi POS, emergono discrepanze.

Il confronto effettuato dall’Agenzia delle Entrate verte sulle seguenti informazioni. Nella fattispecie, l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dall’articolo 18 del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79.

I dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

In estrema sintesi, l’alert scatta laddove gli incassi effettuati con moneta elettronica (obbligatoriamente trasmessi dai gestori degli strumenti di pagamento elettronico) non trovano capienza nell’ammontare complessivo delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati.

Affinché il contribuente possa verificare i rilievi dell’Agenzia, con le comunicazioni di compliance vengono fornite le informazioni di base inerenti ai rilievi dell’Agenzia delle Entrate, individuate dal provvedimento richiamato, e consistenti in: codice fiscale, denominazione\cognome e nome del contribuente; numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta; codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata; descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e\o dai corrispettivi trasmessi telematicamente, ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata; istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso; modalità con cui il contribuente può

richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Si osservi che le comunicazioni di anomalia sono inviate ai contribuenti in capo ai quali risulti una discrepanza tra fatture emesse più corrispettivi, e incassi in moneta elettronica, su base mensile. Tuttavia, al fine di permettere la dovuta verifica da parte del contribuente, nel Cassetto Fiscale e nell’Area riservata di Fatture e Corrispettivi (area Fattura elettronica e altri dati IVA) il contribuente avrà accesso a dati maggiormente dettagliati, definiti al punto 2.2 del provvedimento: a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici; b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni; c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi; d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del citato decreto-legge n. 124; e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Effettuate le opportune verifiche, il contribuente, come avviene di consueto alla ricezione di una comunicazione di compliance, potrà fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni o osservazioni utili a chiarire la propria posizione, direttamente o per il tramite di intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Laddove i rilievi non siano giustificabili, occorre invece valutare l’opportunità di percorrere la strada del ravvedimento operoso.

Laddove i rilievi dell’Agenzia delle Entrate si rivelino corretti, e si renda pertanto necessario o quanto meno opportuno far “emergere” i corrispettivi per i quali siano stati violati gli obblighi di certificazione, è possibile fare ricorso al ravvedimento operoso. A tal proposito è opportuno rilevare che la ricezione di una comunicazione di compliance non inibisce mai il ricorso al ravvedimento ex articolo 13 D.Lgs. 472/1997. Diversamente, se la violazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi è già stata constatata (processo verbale di constatazione), in tal caso il ricorso al ravvedimento operoso è espressamente escluso in ragione di quanto disposto dall’articolo 13 comma b-quater del D.Lgs. 472/1997.

Tuttavia, a tale norma generale derogano le disposizioni introdotte dall’articolo 4 del cd. decreto Energia, D.L. 131/2023, di cui si dirà nel seguito. Per quanto riguarda le modalità di ravvedimento (in assenza di PVC) valgono le regole ordinarie, che consentono di applicare riduzioni alle sanzioni dovute in misura proporzionale al periodo di tempo intercorso tra la violazione e la regolarizzazione. Nello specifico, le sanzioni sono quelle dettate dall’articolo 6 del D.LGS. 18/12/1997, n. 471, ovvero il 90% dell’imposta non correttamente certificata, con un minimo di 500 euro per ciascuna operazione.

Tali sanzioni si riducono, in ragione del ravvedimento operoso, a 1/7 se la violazione è stata commessa nel 2022; 1/8 se la violazione è stata commessa nel 2023.

Quanto sopra al fine di regolarizzare esclusivamente la specifica sanzione relativa alla mancata certificazione dei corrispettivi, ma occorre non dimenticare “l’effetto cascata” che deriva dall’emersione di maggiori corrispettivi, e pertanto il mancato versamento dell’IVA; se trattasi di anno 2022, il modello IVA 2023 anno 2022.

Per quanto riguarda il maggior imponibile, se trattasi di anno 2022 vi è tempo di rettificare il modello Redditi relativo a tale anno di imposta entro il 30 novembre 2023, eventualmente facendo ricorso ad una dichiarazione correttiva nei termini, regolarizzando i minori versamenti effettuati a saldo per l’anno 2022 e a titolo di primo acconto 2023.

Nell’immaginare di fare ricorso al ravvedimento operoso occorre pertanto tenere in considerazione non solo la sanzione specifica, ma anche “l’effetto catena” che scaturisce dall’emersione dei maggiori corrispettivi.

A completamento di quanto sovra esposto, si evidenzia che con riferimento al periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023, la violazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi può essere sanata ricorrendo al ravvedimento operoso anche laddove la violazione sia stata già constatata, e ciò in deroga alle regole ordinarie.

Quanto sopra in forza di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 131 del 29 settembre 2023, cd. decreto Energia, che espressamente prevede la facoltà per i contribuenti che abbiano compiuto nel già menzionato lasso di tempo una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, di accedere al ravvedimento operoso anche laddove le violazioni siano già state constatate.

Quanto sopra a condizione che la constatazione avvenga non oltre la data del 31 ottobre 2023; il ravvedimento venga perfezionato entro il 15 dicembre 2023 e comunque prima che le sanzioni vengano contestate.

Ulteriormente, la medesima disposizione normativa prevede che le violazioni regolarizzate secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.L. 131/2023 non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria di cui all’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 471.

Ciò significa che, indipendentemente dal numero di violazioni oggetto di regolarizzazione, non scatterà la sanzione accessoria che impone la sospensione dell’attività, per un periodo variabile da tre giorni ad un mese, che possono crescere ad un periodo minimo di un mese e massimo di sei mesi laddove l’ammontare dei corrispettivi non certificati superi l’ammontare di 50.000 euro.

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