LEGGE DELEGA: IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

A distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore delle novità in tema di contenzioso tributario, la legge delega prevede ulteriori modifiche. Gli interventi si sono resi necessari per dare concreta attuazione al PNRR e per ridurre i tempi del contenzioso tributario.

Il primo obiettivo che si è posto la legge delega è costituito dalla riduzione dei tempi delle liti fiscali. Il legislatore intende raggiungere questo risultato con due modifiche essenziali. In primis, la pubblicazione e la comunicazione del dispositivo alle parti dovrà avvenire entro sette giorni dall’udienza. Oggi, in alcuni casi, il risultato dell’udienza viene reso noto anche dopo diversi mesi. Inoltre, resta salva la possibilità di depositare la sentenza entro i 30 giorni successivi alla comunicazione.

Un’ulteriore modifica, anch’esse finalizzata alla riduzione dei tempi del contenzioso tributario, consiste nel divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. Si vuole in sostanza evitare che l’appello si trasformi di fatto in una ripetizione del primo grado di giudizio per effetto della presentazione tardiva dei documenti delle parti non esibiti davanti alla Corte di Giustizia di primo grado.

Un’ulteriore novità intende porre le due parti, contribuente e Agenzia delle entrate, sullo stesso piano prevedendo che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle Corti di Giustizia tributaria gestita dal MEF, “siano accessibili a tutti i cittadini”. In tal caso i contribuenti avranno a disposizione gli stessi strumenti utilizzati dal Fisco per esercitare il diritto alla difesa.

Una delle novità più rilevanti è quella che prevede l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. La misura è sicuramente favorevole ai contribuenti; tuttavia, determina un incremento del rischio di alimentare il contenzioso. Dovrebbero però essere implementate le soluzioni per deflazionare il contenzioso. Il legislatore delegato intervenendo sia sui gradi di merito, ma anche sul contenzioso pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione, dovrebbe anche in futuro e a regime favorire la definizione delle liti fiscali pendenti.

La modifica più interessante e che dovrebbe contribuire in maniera rilevante alla riduzione del contenzioso tributario riguarda i rapporti tra il processo penale e quello tributario.

In futuro, la sentenza di assoluzione definitiva in sede penale con l’assoluzione piena perché il fatto non sussiste, o perché l’imputato non lo ha commesso, assumerà rilevanza anche nell’ambito del processo tributario.

La modifica normativa riguarderà in primis le diverse contestazioni per le operazioni inesistenti che vedono coinvolto l’acquirente inconsapevole della frode. La modifica normativa è logica, e non si comprendeva l’esistenza del “doppio binario” tra processo penale e processo tributario.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di contestazioni che possono essere verificate meglio in sede penale sulla base di prove testimoniali che non sempre possono accedere senza limitazioni nel processo tributario. Sotto questo profilo il procedimento penale è in grado di consentire l’accertamento dei fatti con maggiori garanzie per l’imputato rispetto alla diversa sede tributaria nel cui ambito l’ufficio può produrre prove anche utilizzando lo strumento delle presunzioni.

A tal proposito sembra potersi affermare già ora che, ove tale ultima modifica dovesse essere approvata in tempi brevi, la stessa potrebbe incidere sui procedimenti tributari ancora in corso per effetto dell’applicazione del principio del favor rei.

Si tratta di un elemento da tenere in considerazione già oggi ai fini della gestione dei contenziosi in corso per i quali non ci si è avvalsi della definizione delle liti pendenti.

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