IL PREMIO DI RISULTATO NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: IL TRATTAMENTO FISCALE

L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili sulla base dei criteri predefiniti, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Per i premi e le somme erogate nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento, come disposto dall’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Ciò premesso, di seguito si fornisce l’interpretazione dell’ADE sulla possibilità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati da Società a partecipazione pubblica ai propri dipendenti.

Per premi di risultato si intendono tutte le somme di ammontare variabile, legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

La più significativa evoluzione normativa, in relazione alla corresponsione dei premi, è quella intervenuta nel 2015 a seguito dell’entrata in vigore della “legge di stabilità” 2016 (L. 208/2015).

I commi dal 182 al 189 della legge 208/2015, hanno infatti reintrodotto il sistema di tassazione agevolata riducendo al 10% il versamento dell’IRPEF e delle addizionali per tutte quelle somme che vengono corrisposte a titolo di premi di produttività.

Per i premi e le somme erogate nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui al comma 182 è ridotta al 5 per cento, come disposto dall’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Il beneficio in questione può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale. Il Ministero del lavoro con Nota del 13 marzo 2015 ha chiarito che l’espressione somme erogate a livello aziendale va inteso in senso “atecnico”, con la conseguenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni.

Dunque, sono assoggettati a imposta sostitutiva i premi e gli utili corrisposti da datori di lavoro privati; enti pubblici economici; agenzie di somministrazione anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle Pubbliche Amministrazioni; esercenti arti e professioni a condizione che le retribuzioni erogate rispondano alle caratteristiche previste dalla norma agevolativa.

Per quanto riguarda i premi di risultato i contratti collettivi aziendali o territoriali, di cui all’art. 51del D.lgs. 81/2015, devono prevedere criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere nel miglioramento dei seguenti indicatori. Nella fattispecie, il volume della produzione/n. dipendenti; il fatturato o VA (valore aggiunto) di bilancio/n. dipendenti; Il MOL (margine operativo lordo)/VA (valore aggiunto) di bilancio; gli indici di soddisfazione del cliente; la diminuzione del numero di riparazioni, rilavorazioni; la riduzione degli scarti di lavorazione; la percentuale di rispetto dei tempi di consegna; il rispetto delle previsioni di avanzamento lavori; le modifiche dell’organizzazione del lavoro; il lavoro agile (smart working); le modifiche ai regimi di orario; il rapporto costi effettivi/costi previsti; la riduzione dell’assenteismo; il numero di brevetti depositati; la riduzione dei tempi di sviluppo nuovi prodotti; la riduzione dei consumi energetici; la riduzione del numero infortuni; la riduzione dei tempi di attraversamento interni lavorazioni e la riduzione dei tempi di commessa.

I contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica di tali incrementi – che possono consistere nell’aumento della produzione, in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della

qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile (c.d. smart working).

La possibilità per il dipendente di usufruire di forme di welfare in sostituzione del premio agevolato deve essere prevista dagli accordi collettivi.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è richiesto il deposito in via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato territoriale del lavoro – ITL) entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, unitamente alla dichiarazione di conformità.

In base all’ Art. 51. D. Lgs. 81/2015 Norme di rinvio ai contratti collettivi si precisa che “Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, il 14 aprile 2023, ha risposto ad un interpello proposto da una società partecipata in “house providing” (a controllo pubblico) che svolge servizi pubblici. La Società in questione ha chiesto eventuale conferma circa la possibilità di erogare ai propri dipendenti i premi di produttività con l’applicazione del regime d’imposta agevolato.

La società istante riferisce di essere una società in “house” a partecipazione pubblica, regolata dalle norme di cui al D.lgs. n. 175/2016, operante nel settore dell’energia e della manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali, la quale, in conformità all’art. 3 del proprio Statuto, ha lo scopo di “garantire la continuità dei suddetti servizi e non anche la realizzazione di un utile netto dell’esercizio da ripartire ai medesimi Enti Soci”, esercitando, di fatto, l’attività di erogazione di servizi pubblici.

La Società applica il CCNL dei servizi ambientali che prevede esplicitamente la stipula di una contrattazione a contenuto economico con la funzione di definire un’erogazione annuale variabile denominata “premio di risultato”.

Da un’analisi del CCNL applicato, emerge che lo stesso stabilisce che la contrattazione collettiva aziendale sul premio di risultato persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici a incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa (…). Per avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei più favorevoli trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge, il premio di risultato, determinato dagli incrementi di cui sopra, è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti”. “Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione del premio correlato agli incrementi di cui al comma precedente sono definiti dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e l’adeguatezza dei processi di informazione e consultazione”. “Gli accordi aziendali sul premio di risultato hanno durata triennale”.

Posto quanto sopra, l’istante ha stipulato, per il triennio 2023/2025, un accordo sindacale per l’applicazione del premio di produttività al raggiungimento degli obiettivi prefissati e con applicazione della relativa tassazione agevolata. La società, che, come detto, svolge servizi pubblici in regime di “in house”, chiede se la detassazione possa applicarsi anche a società che svolgono la sua peculiare attività.

L’Agenzia delle Entrate innanzi tutto specifica che il Decreto del 25 marzo 2016 definisce i “premi di risultato” come le “somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” e che in ossequio al c. 63 dell’art. 1 della L. 197/2022, per i premi erogati nell’anno 2023 l’aliquota agevolata è ridotta al 5%.

Inoltre, l’ADE, precisa che per applicare l’agevolazione è necessario fare riferimento ai contratti collettivi aziendali o territoriali che, di conseguenza, devono:

î “prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.

Inoltre, e con specifico riferimento al criterio soggettivo di applicazione dell’agevolazione, l’ADE rappresenta che la Circolare n. 28/2016 precisa che l’aliquota agevolata si applica con esclusivo riferimento ai dipendenti del settore privato, rimanendo esclusi i dipendenti di tutte le Amministrazioni pubbliche, comprese quelle elencate all’interno del D.lgs. n. 165/2001 (art. 1 comma 2), rientrando tra esse anche “enti del settore privato che non svolgono attività commerciale”.

Ciò posto ed in considerazione di tale chiarimento che l’Agenzia ritiene dunque applicabile l’agevolazione anche alla società istante, ossia in base al presupposto per cui “l’espressione somme erogate a livello aziendale va inteso in senso atecnico, con la conseguenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le amministrazioni pubbliche”.

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