COS’È IL DIRITTO DI FAMIGLIA? Un breve excursus su alcuni aspetti del diritto familiare italiano.

Il “diritto di famiglia” è disciplinato dal codice civile.

Si definisce come l’insieme di norme che disciplinano gli obblighi e i rapporti giuridici tra gli appartenenti a un medesimo nucleo familiare. Esso, dunque, si differenzia dal diritto privato, che mira a sancire e a tutelare gli interessi e le prerogative di un singolo individuo, piuttosto che di una collettività. Qui, tuttavia, si pone una prima problematica di ordine definitorio: che cos’è una famiglia? Qualunque testo di antropologia e di storia del diritto ci fornisce la conferma circa l’estrema mutevolezza dell’istituzione familiare, in base alle epoche e ai luoghi che si prendono in considerazione. Uno dei cambiamenti più significativi che negli ultimi secoli hanno contraddistinto l’Italia, nelle città e soprattutto nelle campagne, è stato il passaggio da un modello “allargato” di famiglia, in cui diverse generazioni si trovavano a coabitare sotto un medesimo tetto e ciascun membro era legato agli altri da obblighi e responsabilità reciproche, al modello mononucleare madre-padre-figli, che oggi siamo abituati a considerare ovvio, scontato, quasi unico e inemendabile.

La Costituzione italiana, del resto, non ci fornisce una soluzione definitiva, dal momento che, nell’articolo 29, oltre a sancire l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, si limita a definire la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”.

Il tema è reso ancora più complesso dalle numerose norme, attualmente prive di una sistematizzazione unitaria, che in tempi recenti sono state emanate per regolamentare i rapporti tra conviventi di fatto, e dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, che in Italia non sono del tutto equiparate al matrimonio eterosessuale.

Tutto ciò rende evidente che il diritto di famiglia non va inteso alla stregua di un monolite statico. Piuttosto come un ambito legale in perenne sviluppo, che corre di pari passo con i cambiamenti sociali, culturali, concettuali ed epistemici intorno a ciò che si debba intendere per “famiglia”.

Andiamo quindi ad accennare alcuni degli aspetti che contraddistinguono correntemente il diritto di famiglia in Italia: sotto il profilo economico, gli articoli 177 e seguenti del codice civile entrano nel merito del regime patrimoniale dei coniugi, disciplinando la comunione legale dei beni. Tuttavia a chi si sposa è accordato il permesso di regolarsi diversamente, optando, tramite uno specifico accordo, per la separazione dei beni.

Molto chiari sono anche i requisiti richiesti dal codice civile affinché si possa contrarre matrimonio: entrambi i coniugi devono aver raggiunto la maggiore età, con alcune rare eccezioni che possono essere disposte solo da un tribunale. Dal punto di vista della sanità mentale, nessuno dei due deve

essere un interdetto giudiziale, né legato all’altro da un vincolo di parentela. A ciò si aggiunge anche il cosiddetto “impedimentum criminis”, che vieta il matrimonio tra un condannato per omicidio e l’ex coniuge della sua vittima. Una volta celebrato il matrimonio, i principali diritti e doveri che legano vicendevolmente i coniugi sono la coabitazione, la fedeltà, l’assistenza e la collaborazione. Tali obblighi rimangono vigenti fino a che il matrimonio non venga sciolto, a causa di un divorzio o della morte di uno degli interessati. A essere normati sono ovviamente anche i rapporti che devono intercorrere tra genitori e figli. Il neonato acquisisce da subito il diritto al mantenimento, all’educazione, agli alimenti e alla successione. Del resto, il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli è in vigore anche se questi ultimi sono nati al di fuori di un vincolo matrimoniale, in linea con quanto stabilito dall’articolo 30 della Costituzione. Laddove, invece, una coppia di coniugi desideri adottare dei figli, dovrà prepararsi a un iter lungo e rigoroso, mirato a verificare che tutti i requisiti richiesti siano rispettati. Tra questi rientrano: un’unione matrimoniale protratta per non meno di tre anni, una differenza di età rispetto all’adottato compresa tra i 18 e i 45 anni, nonché il possesso di strumenti, non solo di natura materiale, che possano favorire al meglio la crescita e l’educazione del nuovo membro della famiglia.

Va inoltre ricordato che il nuovo Concordato con la Chiesa cattolica del 1984 stabilisce il diritto di scelta degli sposi tra il matrimonio civile, normato esclusivamente dal diritto civile, e il matrimonio concordatario, celebrato innanzi a un ministro di culto cattolico, e considerato quindi anche come un sacramento, secondo i dettami del diritto canonico.

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