L’INFORMAZIONE PUBBLICA E L’ONORE DELLE PERSONE

“ Mi rendo conto che esiste un diritto all’informazione, ma esistono anche i diritti delle persone e delle loro famiglie”, Giorgio Napolitano.

Giornalisti o giudici: un tentativo di accusare il giornalismo sul processo che trova il colpevole prima della sentenza.

Oggi una questione delicata sembra coinvolgere alcuni diritti professionali dei giornalisti a causa dell’eccesso nell’uso del diritto all’informazione . Una questione affrontata in Giornalisti o Giudici, pubblicato nel febbraio 2018, di Vittorio Roidi e Lorenzo Grighi.

La verità rimane un dovere morale nel fornire le informazioni al cospetto delle quali il giornalista è umile nel non porsi al pari del giudice, soggetto addetto alla sentenza finale.

Non bisogna sottovalutare un elemento temporale: solo dopo la sentenza finale il giornalista può dirsi umile nel recepire l’informazione e metterla in circolazione. Così recita la Costituzione: “Chi svolge attività giornalistica deve coltivare il dubbio e domandarsi se il modo in cui informa il cittadino sia corretto […] l’imputato non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva”; una garanzia che si affianca a quella dell’art. 2 della Legge Professionale, ovvero il “piedistallo della verità inderogabile” su cui si poggia l’attività giornalistica.

Il giornalista sembrerebbe esprimere una condanna ulteriore e preventiva rispetto a quella ufficiale del giudice. La Corte di Cassazione penale stabilisce tre condizioni discriminanti che sanciscono il confine tra il corretto esercizio del diritto di cronaca e la diffamazione. Come riportato dal testo: “Se da una parta la libertà di stampa e di cronaca sono fondamento della democrazia, non è troppo alto il prezzo che a loro volta pagano i colpevoli fino alle sentenze definitive?”

Infatti Il giornalismo ben esercitato è utile alla collettività come affermato dal Parlamento nel 1963, per questo occorre proteggerlo e regolamentarlo.

Il codice penale non punisce chi ha il dovere di informare, purchè lo faccia nei limiti previsti dalla legge.

Il contenuto informativo deve essere corretto e coerente nei confronti della verità e del tempo della pubblicazione non solo nel rispetto dell’attività dei giudici ma anche degli avvocati, i quali spesso devono condurre cause contro la diffusione di “informazioni taroccate”, come vengono definite.

Un dibattito che tocca punti salienti a livello nazionale: il confine il principio della trasparenza e il segreto di stato; la sovrapposizione tra l’etica, la moralità ed il lavoro, la politica.

Giorgio Napolitano: “ Rimane comunque la necessità di distinguere, ancor prima sul piano morale che su quello legale. ne mi pare giusto che una vicenda tanto importante e delicata si consumi quotidianamente sulla base di cronache giornalistiche e televisive, a cui è consentito di distruggere immagine e dignità personale di uomini solo riportando affermazioni e dichiarazioni di altri”

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