IL TRUST: ASPETTI FISCALI

Il trust è uno strumento che da molti anni è recepito nel nostro ordinamento e sta trovando sempre maggior diffusione, anche a seguito di normative specifiche che vanno a disciplinare casistiche particolari come quella del “dopo di noi”. Di recente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 34/E/2022 che ha accolto l’orientamento della Corte di cassazione in materia di imposizione indiretta.

Il Tuir cita esplicitamente i Trust come soggetti passivi IRES alle seguenti lettere dell’articolo 73, comma 1. Nella fattispecie gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

In data 20.10.2022 l’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 34/E in tema di fiscalità del trust. La circolare contiene indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust. Con la circolare 20.10.2022, 34/E l’Agenzia delle Entrate ha finalmente accolto l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni è rappresentato dal “reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari” sancendo così la regola generale dell’imposizione in “uscita” dei beni dal Trust.

È necessaria la presenza di un beneficiario di reddito individuato, vale a dire del soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quel reddito.

Il trustee ha il potere di decidere l’attribuzione del reddito (se, quando o quanto); ciò implica che egli ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal possesso del reddito stesso. Nel caso di trust trasparente, ovvero con “beneficiario individuato”, il reddito prodotto dal trust è imputato al beneficiario indipendentemente dalla effettiva percezione, ovvero per competenza. Tale reddito è assoggettato ad imposizione in capo al beneficiario individuato. Se persona fisica tale reddito concorrerà alla base imponibile ai fini Irpef. Si precisa che il beneficiario individuato è colui che risulta titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Detto principio opera sia se il trust è fiscalmente residente in Italia, sia se è residente all’estero, e per i redditi sia prodotti all’estero sia in Italia. Il trust trasparente residente all’estero determina la base imponibile secondo le regole vigenti nel paese estero.

Il Trust di un ente non commerciale, opaco residente nel territorio dello Stato, si riferisce al trust ove il beneficiario non vanta alcun diritto a pretendere dal trustee l’attribuzione di frutti. Il beneficiario non risulta assoggettato a tassazione sui redditi attribuiti.

Il beneficiario sarà assoggettato a tassazione sui frutti attribuiti secondo le regole tipiche dei dividendi. Ipotizzando che i beneficiari siano persone fisiche non imprenditori, il trust dovrà operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%. Si tratta di una novità assoluta prevista nella Circolare 34/E/2022.

Il beneficiario è assoggettato a tassazione sui frutti attribuiti dal trust, secondo il principio di cassa se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni. Nella fattispecie, il trust risulta residente in un Paese estero; il trust risulta soggetto ad un livello impositivo inferiore al 12% (ossia al 50% dell’Ires); per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui

redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26%).

La base imponibile deve essere determinata con i criteri italiani. Il livello di tassazione estera da considerare è quello nominale e non quello effettivo. Il confronto deve essere operato facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito oggetto di distribuzione. I redditi prodotti dai trust sono considerati redditi di capitale.

I redditi ovunque prodotti dal trust sono imputati per trasparenza ai beneficiari residenti indipendentemente dall’effettiva percezione secondo il principio della competenza economica e, conseguentemente, tali redditi imputati verranno tassati secondo le aliquote personali dei beneficiari. L’imputazione avviene in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Per il principio di attrazione qualunque reddito è trattato come reddito d’impresa.

Il trust è considerato soggetto passivo ed i redditi prodotti vengono tassati in capo allo stesso secondo il principio di cassa. I redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust opaco non possono scontare una nuova imposizione in capo ai beneficiari a seguito della loro distribuzione e, conseguentemente, tali redditi distribuiti non dovranno essere dichiarati dal beneficiario.

Sono considerati redditi di capitale anche i redditi corrisposti a residenti italiani da trust opachi stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata. Il principio di tassazione è per cassa.

Il rinvio all’articolo 47-bis Tuir ha il solo fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicabili ai trust esteri nei Paesi di stabilimento che prefigurino un regime privilegiato. Ne deriva la non applicabilità del secondo comma del citato articolo che afferma che non possono considerarsi paradisi fiscali i Paesi UE/SEE con cui è in corso un effettivo scambio di informazioni quindi, anche un trust opaco situato in territorio UE/SEE potrebbe essere considerato a fiscalità privilegiata, se i redditi da esso prodotti non sono “adeguatamente” tassati.

Per qualificare un Paese come a fiscalità privilegiata occorre confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust nell’ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito, al momento di produzione del reddito, con l’aliquota IRES vigente nel medesimo periodo d’imposta.

Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito in distribuzione.

L’articolo 47-bis del Tuir e, in modo particolare, il comma 1, lettera b), individua un regime privilegiato laddove il livello nominale di tassazione estero risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. In tali casi si deve tenere conto anche di eventuali regimi speciali applicabili ai trust.

L’imposta di donazione proporzionale è dovuta solamente al momento in cui interviene l’arricchimento del beneficiario. Normalmente, detto arricchimento del beneficiario si realizza nella fase finale in cui i beni passano dal trustee ai beneficiari. Talvolta, detto arricchimento si realizza già nella fase dispositiva, qualora i beneficiari risultino titolari del diritto di pretendere i beni.

L’imposta può dirsi assolta a titolo definitivo, e, quindi, non risulta più dovuta, solo se i beni assegnati ai beneficiari al termine del trust sono gli stessi assegnati, all’epoca, dal disponente; i beneficiari finali del trust coincidono con i beneficiari attuali alla data di disposizione dei beni in trust.

Nell’ipotesi in cui anche solo una delle due condizioni non sia soddisfatta, l’imposta liquidata in sede di atto dispositivo non risulta più definitiva. Essa costituisce un credito da scomputare in sede di nuova liquidazione del tributo, ovvero al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari.

La Circolare n. 34/E/2022 recepisce l’orientamento della Cassazione precisando che le stesse sono dovute in misura fissa al momento dispositivo degli immobili in trust; in misura proporzionale al momento finale del passaggio degli immobili dal trustee al beneficiario, ovvero, solo in occasione dell’effettivo arricchimento in capo al beneficiario. La circolare non fornisce indicazioni per i soggetti che hanno liquidato dette imposte in misura proporzionale in sede di disposizione dei beni in trust.

Se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, l’atto di istituzione del Trust è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima del D.p.r. 26.04.1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al Trust.

Tale atto “non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (Trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del Trust” (Corte di Cassazione, sentenza n. 8082/2020).

Se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del D.p.r. 26.04.1986, n. 131.

Nel caso di Trust di garanzia troverà applicazione l’imposta di registro in relazione alle “garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge” nella misura dello 0,50% assumendo quale base imponibile la somma garantita secondo gli articoli 20 e 43, comma 1, lettera f) del D.p.r. 131/1986 e 6 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo Decreto.

Le operazioni svolte durante la vita del Trust sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto. Gli atti con cui sono attribuiti i beni vincolati in Trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il presupposto impositivo potrebbe realizzarsi anche già all’atto di costituzione o di dotazione del Trust, nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del Trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del Trust.

Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal Trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante. In questi casi i diritti determinano un arricchimento in capo al beneficiario in conseguenza dell’atto istitutivo o della devoluzione patrimoniale del Trust, integrando il presupposto impositivo necessario per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di costituzione o di dotazione del Trust.

L’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastali si applicano in misura fissa nel caso di disposizione di beni immobili in trust; anche nell’ipotesi in cui gli immobili siano acquistati dal trust stesso. È questo il nuovo chiarimento contenuto nella Circolare 34/E/2022. È evidente la volontà di agevolare i trust “Dopo di Noi”, che scontano le imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa, anche per gli acquisti a titolo oneroso di immobili.

Un esempio particolare è l’Articolo 6, comma 4: “In caso di premorienza del soggetto debole, rispetto al soggetto che ha istituito il trust, al trasferimento dei beni si applica l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa”; l’Articolo 6, comma 5: “In caso di morte del beneficiario del trust […] il trasferimento del patrimonio residuo sconta l’imposta sulle successioni e donazioni proporzionale”.

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