A REPRESSIONE DEL CYBERBULLISMO COMMESSO DA MINORI

Si parla spesso di forme nuove e differenti di atteggiamenti oppressivi e persecutori già esistenti e tra questi ne è un caso il fenomeno del cyberbullismo.

La società dell’informazione nella quale viviamo ha reso accessibili e di uso quotidiano a tutti la grande rete di internet rendendo la vita quotidiana permanentemente connessa a una piazza virtuale telematica.

Le grande rete mondiale – traduzione letterale del world wide web- ha offerto grandi opportunità di crescita in numerosi ambiti non solo economici ma anche culturali e sociali, in questo modo ha ridefinito la quotidianità rendendola sempre più strettamente connessa e sempre più dipendente dall’impiego di nuove tecnologie, d’altronde oggi la disponibilità di una connessione dati (fissa o attraverso la rete cellulare) è ritenuta una necessità al pari della corrente elettrica e dell’acqua corrente.

A fronte degli innegabili vantaggi ed aspetti positivi, si profilano altresì nuove forme di criminalità attuate nel cyber-spazio capaci di evidenziare le debolezze dei sistemi legislativi e delle modalità investigative tradizionali, assumendo connotazione transnazionali, collocandosi in un “luogo” non più configurabile entro i confini territoriali dei singoli Stati.

La quotidianità dell’esperienza virtuale, che ha assunto una tale familiarità e compenetrazione con tutti gli aspetti della vita quotidiana da assumere caratteri di ineluttabilità, allarga il fronte della minaccia da parte dei cyber criminals e, soprattutto, espone a rischi non calcolabili nella loro gravità e frequenza i minori e i soggetti più fragili.

Questo rischio è funzione anche del periodo soggettivo (adolescenza, fase di elaborazione del lutto, vecchiaia, ecc.) ed oggettivo (periodo di vacanze dalla scuola, festività ed eventi eccezionali come è stato il periodo del lockdown), ma anche di fattori predisponenti che caratterizzano la personalità, il carattere e il temperamento della vittima.

Tra i reati che vengono ricompresi nell’alveo del cyber bullismo ritroviamo quello disciplinato all’art.612 ter c.p., introdotto ad opera della Legge 19 luglio 2019, n.69 (c.d. “Codice Rosso”), con il quale il legislatore italiano ha inteso criminalizzare in via diretta e specifica il c.d. “revenge porn”, consistente nella pratica di pubblicare immagini sessualmente esplicite senza il consenso delle persone raffigurate.

Tali forme di prevaricazione, con modalità invasive e persecutorie, vengono notevolmente amplificate dal mezzo di realizzazione: l’utilizzo di internet e degli smart phone.

La vittima si ritrova ad essere indifesa di fronte alle aggressioni mediatiche a lei rivolte, realizzate molto spesso senza soluzione di tempo e spazio, mediante l’invio di sms minacciosi, di e-mail ingiuriose, oppure con la pubblicazione in rete di fotografie o altri dati riservati e personali, con commenti volgari e offensivi.

Ne consegue la possibilità dello sviluppo di un sentimento di isolamento della vittima, con conseguenze psicopatologiche gravi.

La Legge n.71/2017, positivizzando nell’ordinamento italiano la definizione di cyberbullismo, non introduce alcuna norma di natura penalistica, in quanto le condotte tipiche descritte dalla stessa possono essere fatte rientrare in fattispecie incriminatrici già esistenti, ponendosi piuttosto come uno strumento legislativo speciale fondato su un approccio più «educativo-preventivo» che «repressivo».

Infatti, l’unica misura sanzionatoria aggiuntiva prevista nei confronti del minore che abbia compiuto atti di cyberbullismo è rappresentata dall’ammonimento, già prevista per il reato di cui all’art. 612 bis c.p.

In altre parole, essa cerca di fronteggiare il fenomeno ricorrendo a strumenti di natura diversa dal diritto penale: la possibilità per la vittima di cyberbullismo, o per il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo di inoltrare al titolare del trattamento dei dati, al gestore del sito internet o del social media, un’istanza per l’oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo (art.2); l’istituzione di un « tavolo tecnico» per la redazione di un piano di azione integrato per la prevenzione del fenomeno (art.3); l’elaborazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca di linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno in ambito scolastico (art.4); l’estensione all’autore di atti di cyberbullismo che abbia compiuto 14 anni della procedura di ammonimento prevista per lo «stalker» (art.7).

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