Per le imprese sociali e gli Enti del Terzo Settore (ETS) non costituiti sotto forma di imprese sociali vi è l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale.
Il bilancio sociale deve essere redatto secondo linee guida adottate con D.M. Lavoro 4.07.2019 ed ha una valenza fondamentale per la rendicontazione dell’impatto sociale di questi enti.
Lo scopo del presente contributo è quello di offrire strumenti pratici ai fini di provvedere ad una corretta predisposizione del bilancio sociale.
Il bilancio sociale può essere definito come uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione, attraverso il quale gli enti del Terzo settore possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all’informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi. Sono tenuti a redigere il bilancio sociale gli enti del Terzo settore (ETS) con entrate superiori a € 1 milione e tutte le imprese sociali, cooperative sociali, Gruppi di imprese sociali e Centri di servizio per il volontariato a prescindere dalla loro dimensione.
Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle linee guida adottate con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4.07.2019. Il termine ordinario per la redazione e il deposito del bilancio sociale, al Registro Imprese per le imprese sociali e al RUNTS per gli ETS, è fissato nel 30.06 di ogni anno. Tuttavia, vi sono alcune situazioni particolari in relazione alle quali il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha previsto termini differenti, fornendo al riguardo indicazioni e chiarimenti con la nota n. 5176 del 16.04.2021 per le imprese sociali e con la nota n. 5941 del 5.04.2022 per gli ETS. In particolare, in quest’ultima nota, le indicazioni sono state fornite in ordine all’obbligo di redazione e ai termini di deposito del bilancio annuale e del bilancio sociale da parte degli ETS (escluse le imprese sociali) a seguito dell’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il bilancio sociale deve essere redatto secondo linee guida adottate con D.M. Lavoro 4.07.2019.
La finalità delle linee guida è quella di definire i contenuti e le modalità di redazione del bilancio sociale, per consentire agli enti interessati di adempiere all’obbligo normativo, ma anche per mettere a disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse le pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull’operato degli enti e dei loro amministratori, nonché sui risultati conseguiti nel tempo.
Solo i documenti conformi alle linee guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017».
Gli Enti obbligati alla redazione del prospetto contabile sono: Enti del Terzo settore (ETS) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a € 1 milione; Imprese sociali; Cooperative Sociali; Gruppi di imprese sociali con obbligo di redazione in forma consolidata e i Centri di servizio per il volontariato.
Nulla vieta che quanti non siano tenuti per legge decidano comunque di redigere e pubblicare, ad es. sul proprio sito istituzionale, il bilancio sociale.
Naturalmente in questo caso, il documento non dovrà necessariamente essere predisposto in conformità con le linee guida e con la disciplina contenuta nelle disposizioni rinvenibili nei decreti legislativi 112/2017 e 117/2017, pur invitando alla loro applicazione.
Per quanto riguardano gli Enti del Terso Settore (ETS), Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore; pubblicato nel proprio sito Internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
Si deve considerare già cogente l’obbligo di pubblicazione del bilancio sociale 2021 sul sito Internet dell’ETS entro la prescritta data del 30.06.2022, a prescindere dall’intervenuta iscrizione al RUNTS (nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 5941 del 5.04.2022).
Nel caso delle imprese sociali e delle cooperative sociali, il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese; pubblicato nel proprio sito Internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
Invece, per quanto riguardano i Gruppi di imprese sociali, il deposito del bilancio sociale deve essere eseguito in forma consolidata.
Per gli enti di Terzo settore con entrate superiori a € 1 milione, nonché imprese sociali, cooperative sociali, gruppi di imprese sociali, centri di servizio per il volontariato, il bilancio sociale dovrà contenere almeno le informazioni indicate nelle linee guida, suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto di analisi.
In caso di omissione di una o più settori-sezioni l’ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell’informazione.
Gli enti di Terzo settore che volontariamente scelgono di redigere il bilancio sociale devono comunque fare riferimento al predetto schema ai fini di una rappresentazione attendibile ed esaustiva delle informazioni.’
Per questi ultimi è consentita una esposizione ridotta, in relazione alle specificità proprie dell’ente ma che sia comunque in grado di rispondere alle finalità informative del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione.
Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle linee guida.
Il CNDCEC, nelle norme di comportamento dell’organo di controllo degli ETS di dicembre 2020, ha fornito alcuni spunti in merito al contenuto dell’attestazione.
Per i bilanci sociali delle cooperative sociali non deve essere allegata l’attestazione dei sindaci di conformità del bilancio stesso alle linee guida, in quanto non sono applicabili le disposizioni dell’articolo 10 D. Lgs. 112/2017 (guida UnionCamere ai bilanci 2021).
Deve inoltre essere effettuata la pubblicazione del documento sul proprio sito Internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l’opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.
La pubblicazione sul sito Internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni (ad esempio anche creando sul sito una pagina o sezione dedicata).
Il termine per la presentazione del documento contabile, per quanto riguardano gli Enti iscritti al Registro unico del Terzo settore, è il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente (articolo 48, comma 3, Codice del Terzo settore).
In assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel D. Lgs. 112/2017, il Ministero ritiene applicabile la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore.
Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro V del Codice Civile (società), tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (articolo 2435 del Codice civile), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie occorre effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30.06; depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.
La data sopra individuata riguarda il termine per l’effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato.
Il termine per l’effettuazione del deposito del bilancio sociale è fissato al 30.06 di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente.
Per ragioni di semplificazione procedimentale, come previsto dal D.M. 4.07.2019, le cooperative sociali (imprese sociali di diritto) possono depositare il bilancio sociale anche oltre il 30.06 congiuntamente al deposito del bilancio di esercizio (esempio ricorso al maggior termine dei 180 giorni).
In merito alle indicazioni ministeriali per le imprese sociali, è stato chiesto al Ministero del Lavoro di definire da quando decorra in capo ad un ente che acquisti la qualifica di impresa sociale l’obbligo di redigere e depositare il bilancio sociale.
Più specificamente, è stato chiesto se l’impresa sociale che acquisisce la qualifica ad es. ad aprile 2021 sia tenuta a redigere il bilancio sociale con riferimento all’anno in corso (2021) e depositarlo al Registro Imprese entro il 30.06 successivo. Le osservazioni del Ministero hanno evidenziato l’obbligo di redazione del bilancio sociale sorge, insieme agli altri vincoli che scaturiscono dal D. Lgs. 112/2017, per effetto della qualificazione come impresa sociale.
La redazione del bilancio sociale comporta, in linea di massima, l’elaborazione e l’integrazione di informazioni aggiuntive rispetto a quelle di natura eminentemente economico-finanziaria presenti nel bilancio d’esercizio.
Non richiede, per contro, la variazione delle modalità con le quali si procede alle scritture contabili.
Le imprese anche qualora costituite in corso d’anno sono tenute a predisporre il bilancio di esercizio anche per frazioni d’anno. Una parziale deroga a tale principio è stata espressa dalla dottrina e dalla prassi con l’indicazione che nel caso in cui la redazione del bilancio non abbia un significativo valore informativo, possa valutarsi un primo esercizio sociale più lungo rispetto alla cadenza annuale; la maggiore lunghezza è stata ritenuta accettabile nel limite temporale non eccedente il trimestre.
Tale regime si ritiene applicabile anche ai bilanci sociali, così da garantire anche con riferimento a frazioni d’anno il rispetto del principio della cd. “rendicontabilità”, come richiamato nelle linee guida di cui al D.M. 4.07.2019.
In tal modo, se viene esclusa l’ipotesi di una retroattività del bilancio sociale (con riferimento al periodo dell’anno solare in cui l’ente ha svolto la propria attività senza essere in possesso della qualifica), è assicurata viceversa la “rendicontabilità” anche con riferimento a quelle frazioni di anno in cui l’ente, acquisita la qualifica, è invece tenuto al rispetto di determinati parametri.
Deve infatti evidenziarsi come il bilancio sociale non vada visto esclusivamente “nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori”.
La visione del bilancio sociale come processo migliorativo della rendicontabilità dell’ente consentirà di superare le criticità recate da eventuali disallineamenti di carattere quantitativo con i valori esposti nel bilancio d’esercizio e riferiti all’intero anno, evidenziando, dove opportuno, i problemi di confrontabilità con le annualità successive (o con altri enti corrispondenti) in quanto si tratta appunto di un bilancio concernente solo un periodo dell’anno.
Il Ministero conferma l’obbligo del bilancio sociale anche per imprese sociali che acquisiscono la qualifica in corso d’anno. Sono fatti salvi i casi particolari nei quali, per effetto dello slittamento della scadenza del deposito del bilancio d’esercizio ad una data successiva al 30 giugno, tale scadenza potrà essere applicata ad entrambi gli adempimenti.