LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

La Liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale tipicamente applicabile alle società cooperative. Il passaggio dalla LCA prevista nella legge fallimentare a quella contenuta nel D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» (CCII), almeno per quanto riguarda le società cooperative, non fa registrare significative novità. Lo scopo del presente contributo è quello di offrire una panoramica generale, chiara e sintetica, su questo istituto.

La liquidazione coatta amministrativa (LCA), in quanto procedimento concorsuale, trova fonte nel Titolo VII (articoli 293-316) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) di cui al D.Lgs. 12.01.2019, n. 14.

La finalità perseguita dalla LCA è quella di portare a realizzo definitivo tutte le attività dell’impresa e di dare soddisfazione ai creditori mediante l’impiego delle attività così realizzate. Salvo l’ipotesi in cui la liquidazione coatta amministrativa trovi sbocco in un concordato, essa segna anche l’estinzione dell’ente. Le cooperative che svolgono attività commerciale possono essere assoggettate anche alla procedura di liquidazione giudiziale (fallimento). Per disciplinare questa ipotesi vige il criterio della prevenzione, per cui l’apertura di una delle due procedure concorsuali esclude l’altra.

La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge (articolo 293, CCII).

La finalità è rappresentata dell’eliminazione dal mercato di quelle imprese che non riescono più a svolgere la propria attività o a svolgerla in maniera regolare.

In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa; le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale.

L’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 220/2002 dispone che la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso, enti mutualistici e consorzi agrari, è attribuita al MISE che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie.

In sede di revisione ordinaria annuale o biennale o in sede di revisione straordinaria, il revisore, se riscontra la presenza di una crisi irreversibile o di uno stato di insolvenza, propone all’Autorità di vigilanza l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per le società cooperative, ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 220/2002, è adottato dal Ministero della Sviluppo Economico sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza con decreto del Ministro.

Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquida-zione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura della liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del CCII, per crisi è da intendere «lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si mani-festa come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate».

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rap-portati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è

inferiore a 6 mesi, nei 6 mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, ovvero l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ex articolo 13, commi 2 e 3 del CCII.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del CCII, l’insolvenza è «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

L’insolvenza si manifesta attraverso fatti ed atti consecutivi e reiterati nel tempo che sfociano nell’inadempimento dell’obbligazione, ovvero nell’incapacità di pagare come convenuto entro determinate scadenze. Nella fattispecie, lo stato di insolvenza pertanto «si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all’impresa, così come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti» (Cass. Sez. Un. 115/2001, Cass. Sez. Un. 1997/2003 e altre); sul piano giuridico l’insolvenza «deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. Tale previsione si con-centra sullo stato in cui versa il debitore che non è più in grado di soddisfare regolar-mente le proprie obbligazioni e di cui vanno ritenuti indici tanto gli inadempimenti quanto gli altri fatti esteriori» (Cass. Civ. sez. I, sent. n. 29913/2018).

Se un’impresa soggetta a LCA con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il competente tribunale dichiara tale stato con sentenza. Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza può essere presentato da uno o più creditori o dall’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o dall’impresa stessa. L’autorità che ha la vigilanza sulle società cooperative è il Ministero dello Sviluppo Economico.

Prima della dichiarazione di insolvenza il tribunale deve sentire il debitore e l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa con le modalità di cui all’articolo 40 del CCII. Il tribunale comunica la sentenza entro 3 giorni all’autorità competente. Essa è notificata al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti. Inoltre è trasmessa per estratto all’ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione nel registro medesimo.

L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, se non effettuato ai sensi dell’articolo 297, può avvenire successivamente al provvedimento di LCA. In questo caso il ricorso al tribunale può essere proposto solo dal commissario liquidatore o dal pubblico ministero. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquida-zione è stata disposta per insufficienza di attivo. Al procedimento si applicano le norme dell’articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

A decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza sono applicabili gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori di cui al titolo V, capo I, sezione IV del CCII.

L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi 3 anni dalla data del

provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza. Esse si prescrivono decorsi 5 anni dal compimento dell’atto.

L’autorità competente all’adozione del provvedimento di LCA, in base alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 220/2002, nonché nella L. 400/1975 è il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di autorità amministrativa di vigilanza sugli enti cooperativi.

A norma dell’articolo 12, comma 76 del D.L. 95/2012, il provvedimento che dispone la liquida-zione coatta amministrativa delle società cooperative è adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Al Ministero dello Sviluppo Economico, oltre all’adozione del provvedimento di LCA, spetta, tra l’altro, l’assunzione dei poteri del tribunale e del giudice delegato previsti nel CCII; la proposta di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della cooperativa; la nomina, la revoca e la sostituzione del commissario liquidatore; l’autorizzazione al nuovo commissario liquidatore a promuovere azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato o sostituito; la nomina (eventuale) del comitato di sorveglianza; il rilascio di autorizzazione al commissario liquidatore per il compimento degli atti previsti dall’articolo 132 del CCII di valore indeterminato o superiore a € 1032,91 e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa; il rilascio di autorizzazione al commissario liquidatore per distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività; l’autorizzazione per il deposito presso la cancelleria del tribunale competente, del bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza (se nomi-nato); l’autorizzazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza (se nominato), all’impresa in liquidazione, a uno o più creditori o a un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma degli articoli 240 e 265 del CCII.

Nella procedura di LCA all’autorità giudiziaria spetta la tutela dei diritti soggettivi dei creditori e dei terzi, in particolare l’accertamento dello stato di insolvenza; la decisione nelle opposizioni e impugnazioni relative allo stato passivo; la decisione nelle contestazioni avverso il piano di riparto; la decisione nella proposta di concordato e nelle opposizioni ad essa.

Il commissario liquidatore è nominato dall’autorità di vigilanza (Mise) con il decreto di apertura della procedura di LCA a norma dell’articolo 9 della L. 400/1975, nelle società cooperative in sede di nomina dei commissari liquidatori, l’autorità di vigilanza deve tener conto di una terna di persone designate dall’associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta cui la cooperativa soggetta a liquidazione aderisce; la terna deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione. I soggetti che compongono la terna devono essere iscritti nell’apposita banca dati tenuta dal MISE. A norma dell’articolo 12, comma 75 del D.L. 95/2012, l’incarico di commissario liquidatore delle società cooperative è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l’onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.

L’individuazione dei professionisti cui affidare un incarico avviene, di norma, tramite processo di estrazione informatico dalla banca dati tenuta dal MISE, anche utilizzando i seguenti parametri, deducibili dai dati dichiarati all’atto della compilazione della domanda di inserimento nella stessa banca dati. Nella fattispecie, l’esperienza professionale, tenendo conto di quella maturata nello svolgimento di incarichi uguali o analoghi a quelli oggetto di conferimento, al fine di soddisfare i criteri di merito e gradualità già esplicitati con la circolare della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali n. 574 del 25.06.2015; il domicilio professionale nella stessa provincia e/o regione in cui è stabilita la sede le-gale della cooperativa da sottoporre a procedura o comunque in territori ad esse limitrofi, al fine di soddisfare il criterio territoriale.

Le procedure di estrazione terranno conto anche del criterio della massima efficienza – prevedendo l’attribuzione di più incarichi al medesimo professionista, nei casi in cui risulti opportuna una gestione unitaria delle liquidazioni ovvero in quelli in cui la esiguità dell’attivo da realizzare consigli l’opportunità di aggregare più incarichi in modo da massimizzare le conseguenti sinergie operative e realizzare economie di scala – e di rotazione tra i professionisti presenti in banca dati. Sono fatte salve le nomine in casi particolari (Circolare MISE 4.04.2018).

L’autorità di vigilanza può revocare in ogni tempo il commissario liquidatore. Essa provvede con decreto motivato, sentito il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza (se nominato). Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso in sede giudiziaria.

A norma dell’articolo 302 del CCII il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza (se nominato). In particolare, prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti della cooperativa richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio; forma l’inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni; presenta ogni semestre all’autorità di vigilanza una relazione sulla situazione patrimoniale e sulla gestione della cooperativa; entro un mese dalla nomina comunica a ciascun creditore, a mezzo PEC, se il destinatario ha un domicilio digitale e, in ogni altro caso; a mezzo lettera raccomandata, il suo indirizzo PEC e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa; contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di 15 giorni, il loro indirizzo PEC; analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendica-zione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall’impresa; entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all’articolo 308, comma 2 del CCII, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale competente. Trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa; esercita le azioni revocatorie secondo la disciplina del CCII.

Infine, qualora ne ricorrano i presupposti esercita l’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci in caso di irregolarità o inadempienze; segnala al Procuratore della Repubblica i fatti di rilevanza penale.

Il Comitato di sorveglianza è un organo facoltativo nominato a discrezione dell’autorità di vigilanza. Nella liquidazione coatta delle cooperative di credito è invece organo necessario. È composto di 3 membri o 5 membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.

La funzione del comitato di sorveglianza è paragonabile a quella del comitato dei creditori nella liquidazione giudiziale anche se è un organo consultivo i cui pareri non appaiono vincolanti. In particolare esprime pareri in merito alla riduzione di crediti, compromessi, riconoscimento dei diritti dei terzi, eredità e do-nazioni, restituzione di pegni; la vendita in blocco di beni mobili e immobili; l’autorizzazione della proposta del concordato; la distribuzione di acconti ai creditori; le altre questioni ad esso sottoposte dall’autorità di vigilanza o dal commissario liquidatore.

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