LA LEGGE DI BILANCIO 2025: LE NOVITÀ FISCALI

Oltre la metà delle risorse della manovra, ben 18 miliardi su 28, sono destinati a incrementare gli stipendi di chi guadagna fino a 40 mila euro l’anno.

La legge di Bilancio 2025 stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento), già previsto, in deroga alla disciplina del Tuir, per l’anno 2024 dal Dlgs n. 216/2023, e l’ampliamento della cosiddetta “no tax area” fino a 8.500 euro previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni assimilati, già introdotto per il 2024 anch’esso dal decreto n. 216/2023, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

L’ampliamento viene effettuato modificando da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15mila euro prevista dal Tuir (articolo 13 comma 1 lettera a)) e adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia.

Inoltre, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20mila euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuto un bonus, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32mila euro, e di importo decrescente per redditi da 32mila euro in su, che si azzera alla soglia dei 40mila euro. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.

La legge di Bilancio 2025 introduce nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del limite, come le spese sanitarie detraibili in base all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir, le somme detraibili in quanto investimenti in start-up (articoli 29 e 29-bis Dl n. 17/2012) e in PMI innovative (articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, Dl n. 3/2015), mentre per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici o per altri casi di detrazione ripartita in più annualità viene specificato che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono esclusi dal computo anche gli interessi passivi e altri oneri detraibili previsti all’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese per interventi edilizi detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Cambia la detrazione per figli a carico, che si prevede possa applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata. Nel dettaglio, il comma 11, lettera a), n. 1), modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del Tuir, prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro (comma 11, lettera a), n. 2) per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero (comma 11, lettera b).

Per il 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano da 800 a 1000 euro.

È previsto il differimento, ai successivi periodi d’imposta, delle quote deducibili, ai fini Ires ed Irap, nei periodi 2025 e 2026, di alcuni componenti negativi di reddito per gli intermediari finanziari.

Riguardo al perimetro di applicazione dell’imposta, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 e modificata dalla legge di Bilancio 2020, viene mantenuto il requisito della sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo, mentre è eliminato il requisito della soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai servizi digitali. Viene previsto, inoltre, uno sdoppiamento dell’importo dovuto in un versamento in acconto ed uno a saldo.

Viene confermata l’interpretazione autentica relativa all’applicazione del 26 per cento, a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.

Viene aumentata dal 26% al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del Tuir) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro.

Viene, inoltre, previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

L’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir.

Viene introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla già menzionata data del 30 novembre. Ritoccata dal 16 al 18% l’imposta sostitutiva dovuta per effettuare la rivalutazione.

Viene riproposta la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o ceduta da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall’articolo 1, commi da 100 a 105 n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

L’imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all’8% (pari al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni.

Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Viene prevista la riduzione dal 3 all’1,5 per cento dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Viene prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia attuata tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

L’adesione all’istituto, previsto dall’articolo 1 comma 121 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

È prevista l’imponibilità, ai fini Iva, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (articolo 4 Dlgs n. 276/2003) da Enti e Società di formazione finanziati attraverso l’apposito fondo bilaterale.

Sono fatti salvi i comportamenti precedenti l’entrata in vigore di questa disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi.

Viene riconosciuta la possibilità di definire con il versamento della sola maggiore Iva accertata in caso di liti pendenti in materia. Non sono previsti rimborsi d’imposta.

Viene anticipata al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, già prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Restano esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Viene stabilita, inoltre, una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, e delle percentuali di detrazione relative all’eco-bonus (con esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sisma-bonus. Riguardo all’eco-bonus, viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell’anno 2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Infine, analoghe percentuali anche per il sisma-bonus.

È stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l’acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024. Anche se non si tratta di una misura fiscale, per completezza sul tema aggiungiamo che ai commi da 107 a 110 viene previsto un “bonus elettrodomestici” per il 2025, che consiste in un contributo fino a 100 euro (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro) per l’acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica

B, prodotto nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Si interviene, infine, anche sulla disciplina del Superbonus: in particolare, la detrazione del 65%, prevista dall’articolo 119 comma 8-bis, primo periodo, del Dl n. 34/2020 per le spese sostenute nell’anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini; presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

La tassazione sui redditi da lavoro dipendente è agevolata nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, maggiormente se si tratta di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria o ibridi plug-in.

È aumentata l’aliquota IVA per smaltimenti di rifiuti mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

È stabilito il mantenimento dello status di lavoratore frontaliere ai soggetti che, rientrando nei requisiti previsti dagli accordi Italia-Svizzera, svolgono attività in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al 25% del totale della loro attività, relativamente al periodo che va dal 1° gennaio 2024 all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dei già menzionati accordi.

Per quanto riguarda le novità in materia di imprese possiamo illustrare di seguito la normazione fiscale. Nella fattispecie:

1. il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate (lett. a));

2. per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta (lett. b));

3. si eleva al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento (lett. c, d, e));

4. si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario (lett. f));

5. viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0 (Lett. g));

6. si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni (Lett. h));

7. si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) (Lett. i));

8. si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (Lett. l));

9. gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e la fruizione dei crediti d’imposta che hanno subito i sopra descritti incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

La legge di Bilancio 2025 rimodula il termine entro il quale viene riconosciuto il credito d’imposta Transizione 4.0 e modifica alcune condizioni riguardanti la tipologia di investimenti, il periodo di effettuazione degli stessi investimenti e l’effettuazione dei relativi ordini e pagamenti.

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2027, con un aggiornamento dei limiti di utilizzo, il credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione sui mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

L’IRES agevolata al 20% (rispetto al 24 per cento) per il solo periodo d’imposta 2025, ai soggetti indicati dall’articolo 73 comma 1 lettere a), b) e d) del Tuir) al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la destinazione a riserva dell’80% degli utili d’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Previsti inoltre altri requisiti legati, tra l’altro, al numero di unità lavorative e a nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La norma dettaglia inoltre i casi di decadenza e di esclusione dall’agevolazione.

La legge di Bilancio 2025 riconosce ai soggetti che hanno fruito indebitamente del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Decreto legge n. 145/2013, e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 10, del Dl n. 146/2021, un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028. Apposito decreto ministeriale definirà le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo.

Viene esteso al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e con un limite di spesa pari a 2,2 miliardi per il 2025.

La norma detta gli specifici obblighi in capo agli operatori economici interessati di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Prevista un’ulteriore comunicazione integrativa, corredata della relativa documentazione indicata, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Viene demandato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti a tali obblighi.

In considerazione della riforma degli scaglioni dell’Irpef, viene disposto il differimento dei termini per la modifica, da parte delle Regioni e dei Comuni, degli scaglioni e delle aliquote sia dell’addizionale regionale sia della addizionale comunale sull’imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027.

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