GLI INDICATORI DI ALLERTA PREVISTI DAL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Quando prevenire è meglio che curare.
Il codice della crisi d’impresa ha posto nuovi obblighi di monitoraggio della continuità aziendale ai fini della prevenzione della crisi. Tali obblighi impongono alla società e al revisore di effettuare delle rielaborazioni periodiche.
Il processo di prevenzione consente di analizzare gli indicatori che dovranno essere utilizzati da imprese e revisori dei conti al fine di poter facilitare una rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
Tra le novità introdotte dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” si segnala la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, che richiede il costante monitoraggio della situazione debitoria dell’impresa stessa, con la previsione di disposizioni dirette ad una maggiore responsabilizzazione del debitore nonché degli organi della società.
Nella fase preventiva di allerta assume particolare rilevanza il ruolo dell’organo di controllo della società al quale viene ora attribuito il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi.
Pertanto, la suddetta attività è caratterizzata da due differenti tipologie di analisi:
1. continuativa nel corso dell’esercizio ovvero funzionale alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
2. concentrata nella prima parte dell’esercizio funzionale esprimendo un giudizio sul bilancio.
In tale contesto è possibile esaminare quali sono i nuovi obblighi per le imprese e le società.
Nella fattispecie, per quanto riguarda l’impresa individuale, essa deve adottare le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Invece, per quanto concerne l’impresa collettiva, le società, sia di persone che di capitali, devono adottare un assetto organizzativo adeguato, come previsto dall’articolo 2086 del Codice civile per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare, devono:
· istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
· attuare “senza indugio” gli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi d’impresa ed il recupero della continuità aziendale.
Come evidenziato dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 14/2019 “gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente la realtà aziendale, assumendo le conseguenti idonee iniziative. Nella fattispecie occorrerà verificare se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente (in base alla c.d. allerta interna), allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi”.
Quanto agli indicatori già fissati, l’articolo 13 del D.Lgs. 14/2019 prevede che costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza. Alcuni esempi peculiari sono caratterizzati:
• dalla sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
• dalle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.
Pertanto, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, oltre ai ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
Gli indicatori più rilevanti sono caratterizzati da:
1. Sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;
2. Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi;
3. Adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
4. Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
5. Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
È possibile ricorrere ad ulteriori parametri che possono anticipare la crisi d’impresa, come il DSCR (Debt service coverage ratio), le cui modalità di calcolo, previste dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, sono di due tipologie.
Il primo approccio, definito del free cash flow, si dimostra maggiormente adatto alle piccole e medie imprese, che non sono obbligate alla redazione del rendiconto finanziario in sede di bilancio ed è determinato dal rapporto tra:
(la cassa iniziale + ogni entrata di cassa dei successivi sei mesi – ogni uscita di cassa nei sei mesi successivi diversa da oneri debito finanziario (quota capitale + interessi)) / (gli oneri di debito finanziario determinato dalla quota capitale + gli interessi).
Il secondo metodo prevede inoltre le distinzioni tra debiti scaduti e/o rateizzati, tipicamente presenti nelle imprese che già si trovano in difficoltà finanziaria, calcolato in base al rapporto tra:
(la cassa iniziale + free cash flow prospettico come da OIC 10, al lordo di pagamenti di debiti operativi (fisco, fornitori) arretrati e/o rateizzati + utilizzo di linee credito disponibili)) / (gli oneri di debito finanziario (quota capitale + interessi) + pagamenti di debiti operativi (fisco, fornitori) arretrati e/o rateizzati).
Pertanto, alla stregua dei risultati ottenuti dai suddetti rapporti, se il patrimonio netto è positivo e se il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per l’inadeguata qualità dei dati prognostici si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività. Nella fattispecie, si può considerare:
1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
Lo stato di crisi di un’impresa è definito in relazione allo stato di insolvenza come una situazione connotata da minore gravità e riguarda tutte quelle situazioni degenerative economico-finanziarie dell’impresa potenzialmente idonee a sfociare nell’insolvenza medesima. Pertanto, ogni strumento previsto dal relativo codice di regolamentazione o dall’analisi dei ratios anticipatori di situazioni di sofferenza debitoria rappresentano la “medicina” per tutte quelle aziende che, specialmente in una fase post pandemica, cercano di risalire la china attraverso il raggiungimento del miglior livello di economicità correlato dalle migliori performance di efficacia ed efficienza nella vita d’impresa.