IL DIRITTO DI AMMALARSI: IL CASO DEI PROFESSIONISTI

I professionisti hanno la possibilità di ammalarsi, ma non troppo e solo in alcuni casi. Sembra questo lo slogan più corretto per descrivere la portata della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2022, che esonera i lavoratori autonomi e i clienti da responsabilità nelle ipotesi in cui abbiano subito un infortunio o siano stati colpiti da una malattia. La novità è sicuramente apprezzabile, ma la previsione dovrà essere molto migliorata affinché sia realmente efficace.

Per ciò che riguarda il profilo soggettivo, la disposizione è rivolta esclusivamente alle professioni c.d. ordinistiche. Il perimetro applicativo limitato si desume dal comma 7 laddove si prevede che “per libero professionista” “s’intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali”. La disposizione si applica, anche laddove il professionista non eserciti l’attività in forma individuale. Ciò a condizione che “il numero complessivo dei professionisti associati, o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale”.

Ad esempio, se il professionista fa parte di un’associazione professionale composta da tre associati la disposizione in linea di principio non sarà applicabile. In tal caso il legislatore ha ritenuto che gli adempimenti fiscali in scadenza possano essere eseguiti dagli altri due soci o associati.

Dal punto di vista oggettivo la disposizione in commento prevede, al verificarsi di determinati presupposti, un’esimente dalla responsabilità sia del professionista, ma anche del cliente. In particolare, la nuova disciplina è applicabile in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero. È altresì necessario che tali eventi determinino “un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale”. In tale ipotesi “nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione”.

Dalla prima lettura della disposizione è agevole rendersi conto come il testo presenti più di una lacuna. In base ad un’interpretazione letterale si desume che è necessario il ricovero ospedaliero o cure domiciliari sostitutive del ricovero ospedaliero. Conseguentemente, se il legislatore ha ritenuto applicabile la disciplina in commento laddove il professionista infortunato o ammalato abbia deciso di curarsi presso la propria abitazione, non si comprende per quale ragione la norma non contenga alcun riferimento ai ricoveri presso una casa di cura privata.

Secondo un’interpretazione rigorosamente letterale, il professionista può fruire della sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali se decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico presso una struttura ospedaliera. Invece, se lo stesso intervento viene effettuato presso una struttura privata il beneficio non sembra possa essere applicato.

La disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi di parto prematuro della libera professionista o in caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese. Non si comprende, però, per quali ragioni il legislatore non abbia previsto la possibilità di applicare la disposizione anche nell’ipotesi in cui il parto non abbia presentato complicazioni. Infatti, nell’ipotesi di infortunio o di malattia l’esenzione della responsabilità si applica per i periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni. Nell’ipotesi di parto senza complicazioni è naturale che l’assenza della professionista dallo studio possa protrarsi per più di tre giorni.

La norma fa letteralmente riferimento alla “scadenza di un termine tributario”. Pertanto, sono esclusi gli adempimenti aventi natura previdenziale. Tale limitazione vuole significare che in molti casi i consulenti del lavoro non saranno nelle condizioni di richiedere l’applicazione della nuova disposizione.

In ogni caso, i termini relativi ai predetti adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno di ricovero in ospedale o dal giorno di inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

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