IL CONCORDATO SEMPLIFICATO LIQUIDATORIO

La composizione negoziata può sfociare nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio che ammette la continuità indiretta.

L’imprenditore in situazione di squilibrio economico finanziario e patrimoniale può accedere alla composizione negoziata della crisi per trovare una soluzione con i creditori ed eventuali altri soggetti interessati per il risanamento dell’impresa. Nel caso soluzioni negoziali non siano possibili, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, procedura che prescinde dal voto dei creditori, necessario per l’approvazione della proposta nelle procedure ordinarie di concordato, nonché che consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale in via indiretta mediante la cessione d’azienda o un suo ramo.

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio rappresenta uno degli sbocchi che può avere la Composizione negoziata della crisi (CNC).

La composizione negoziata della crisi, disciplinata agli artt. 12 e ss. del CCII, rappresenta un iter negoziale attraverso cui l’imprenditore ritiene di poter risolvere la situazione di squilibrio economico finanziario e patrimoniale, attraverso uno o più accordi con i creditori ed eventuali altri soggetti terzi.

In particolare, la norma consente all’imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina di un esperto di composizione negoziata alla CCIAA quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Una volta avviata la CNC, l’esperto agevola le trattative tra imprenditore ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio.

Lo strumento rappresenta una procedura concorsuale, che può essere attivato esclusivamente nell’ambito della CNC, più precisamente come sbocco alla composizione negoziata in presenza di talune condizioni.

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è consentito a tutte le imprese al termine di un percorso di CNC, dunque, possono accedere al concordato in commento sia l’imprenditore commerciale sia agricolo anche sottosoglia.

Si noti sin da subito che il Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non deve realizzare necessariamente la liquidazione atomistica dell’azienda, essendo consentita la continuità indiretta con cessione di azienda o ramo.

L’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio rappresenta uno degli sbocchi alla CNC. In particolare, ai sensi dell’art. 25-sexies co. 1 del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; non hanno avuto esito positivo; le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, co. 1 e 2, lettera b) CCII non sono praticabili.

L’imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione dell’esperto sulla conclusione della CNC, una proposta di concordato per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai seguenti documenti.

I documenti da allegare alla proposta di concordato semplificato riguardano le scritture contabili e fiscali obbligatorie; le dichiarazioni dei redditi concernenti i 3 esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IV A relative ai medesimi periodi; i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per

premi assicurativi; l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, co 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

In relazione agli atti di straordinaria amministrazione, per cui è richiesta la predisposizione della relazione, sono considerati tali l’accensione di mutui, anche sotto forma cambiaria; le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo; le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni; le rinunzie alle liti; le ricognizioni di diritti di terzi; le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni; le accettazioni di eredità e di donazioni. Oltre agli atti appena richiamati a titolo esemplificativo devono essere rappresentati, in genere, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

La proposta del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. Le disposizioni non specificano nulla in merito alla modalità di formazione delle classi. Tuttavia, a parere di chi scrive, dovrebbero valere le regole che si sono consolidate in tema di Concordato preventivo di cui alla Legge Fallimentare, oggi trasposte nel CCII.

Il concordato semplificato si caratterizza per una serie di facilitazioni, in quanto la procedura consente di giungere direttamente alla fase di omologazione attraverso la nomina del commissario giudiziale; la fase di ammissione e il voto dei creditori.

Le suddette semplificazioni trovano giustificazione nel fatto che durante la CNC l’imprenditore, pur avendo teoricamente la possibilità di raggiungere il risanamento, non è riuscito a trovare un accordo con i creditori oppure percorrere le altre vie previste come sbocco alla CNC.

Inoltre, a ulteriore garanzia l’accesso al concordato semplificato è possibile esclusivamente se la trattativa di CNC non ha raggiunto gli esiti sperati e pianificati, pur avendo avuto concrete possibilità di riuscita; il debitore ha comunque rispettato i superiori doveri di buona fede e di rappresentazione veritiera dei dati relativi alla propria situazione di crisi.

In presenza di tali requisiti, e nel rispetto del limite temporale di 60 giorni dalla ricezione della relazione dell’esperto sulla conclusione della CNC, l’imprenditore può chiedere l’omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale.

Il ricorso, inoltre, è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel Registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Ciò rende possibili eventuali accertamenti da parte della magistratura e consente la conoscenza da parte dei terzi tramite la pubblicità nel Registro delle imprese.

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio consente la liquidazione atomistica dei beni aziendali nonché il trasferimento dell’azienda o di suoi singoli rami. In ogni caso la proposta di concordato semplificato risulta esentata dal rispetto della soglia minima di soddisfacimento dei creditori e di apporto di finanza esterna, invece previsti nel concordato liquidatorio ordinario di cui all’art. 84 co. 4 CCII.

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio rientra nelle procedure concorsuali comportando, fra l’altro, lo spossessamento attenuato di cui all’art. 46 CCII e la possibilità di mantenere i crediti prededucibili di cui all’art. 6 CCII.

In particolare, dalla data della pubblicazione del ricorso per l’omologa del concordato semplificato si producono gli effetti di cui all’art. 6 CCII (prededucibilità dei crediti); art. 46 – effetti della domanda di accesso al concordato preventivo; art. 94 – effetti della presentazione della domanda di concordato); art. 96 – norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo. Viene quindi in tale fase equiparato il concordato semplificato al concordato preventivo.

Il tribunale non effettua una vera verifica sull’ammissibilità si limita a valutare la ritualità della proposta; acquisire la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte; nominare un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del c.p.c., assegnando allo stesso un termine per il deposito del proprio parare circa la proposta e il piano di liquidazione; ordinare con decreto che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori (tramite PEC possibilmente), specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione; fissare l’udienza per l’omologazione.

Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario, di cui al terzo punto sopra, e l’udienza di omologazione devono decorrere non meno di 45 giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza fissata.

Il tribunale omologa il concordato una volta verificati la regolarità del contraddittorio e del procedimento; il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; la fattibilità del piano di liquidazione intesa come concreta realizzabilità degli obiettivi di soddisfazione dei creditori individuati dal piano; la mancanza di pregiudizio ai creditori della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, da rilevare attraverso una valutazione comparativa di tale scenario che potrà essere individuata anche con il supporto dell’ausiliario; la possibilità di ciascun creditore di ottenere un’utilità, anche di natura non economica, come per esempio, la prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di continuità indiretta.

All’omologa provvede il tribunale con decreto motivato, immediatamente esecutivo, e comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi 30 giorni, possono proporre reclamo alla Corte di appello, contro il cui decreto può essere proposto ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione. Il concordato semplificato omologato è soggetto alle stesse regole, nonché tutele, previste per il concordato preventivo, espressamente richiamate dall’art. 25-sexies co. 8 CCII.

La fase di liquidazione trova disciplina nell’art. 25-septies del CCII. La richiamata disposizione prevede che il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si ritiene che il Piano di liquidazione presentato dal debitore possa individuare il liquidatore giudiziale con la fissazione di un compenso congruo che il Tribunale – riscontrate l’indipendenza e la presenza dei dovuti requisiti professionali – possa, come già avviene nel Concordato preventivo confermare (cfr. tra le altre Cass. 29 luglio 2021 n. 21815).

Le regole sulla liquidazione, art. 25-septies co. 1 ultimo periodo CCII, stabiliscono che sono applicabili alle vendite, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 114 CCII in tema di cessioni dei beni. Ciò rende necessario, tra l’altro, la nomina del comitato dei creditori.

Nell’ipotesi il Piano di liquidazione comprenda un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell’azienda o di un suo ramo o di specifici beni, il liquidatore giudiziale dovrà verificare l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dando esecuzione all’offerta, applicando alla vendita le disposizioni sulle vendite forzate di cui agli artt. da 2919 a 2929 del c.c..

Nel caso il piano di liquidazione preveda che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità che competono, dopo l’omologa, al liquidatore illustrate in precedenza, previa autorizzazione del tribunale. Il Concordato liquidatorio, quindi, non necessariamente deve giungere a una liquidazione atomistica dei beni dell’impresa, essendo espressamente prevista la possibilità di cessione dell’azienda e, dunque, ipotesi di continuità indiretta.

In merito agli effetti tributari dell’apertura di un Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, a parere di chi scrive, dovrebbero trovare applicazione le stesse regole applicabili al concordato preventivo, ovverosia le regole sulla perdita su crediti e sopravvenienze attive, disciplinate dal TUIR, nonché le

disposizioni di cui all’art. 26 del Dpr 633/1972, in relazione all’emissione di note di variazione IVA per assoggettamento a procedura concorsuale del debitore.

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