CESSIONE DEI BONUS EDILIZI

L’Agenzia delle Entrate il 10 giugno 2022 ha pubblicato il provvedimento n. 2022/202205 contenente “nuove disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del Dl n. 34 del 2020, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.

Il documento apporta delle modifiche al provvedimento emesso della stessa Agenzia delle Entrate lo scorso 3 febbraio 2022 e tiene conto delle modifiche normative apportate alla cessione dei crediti fiscali negli ultimi mesi.

Con il suddetto provvedimento, è stato redatto un documento attraverso il quale l’ente ha previsto “nuove disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del Dl n. 34 del 2020, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.

In sostanza il provvedimento dispone delle modifiche al precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 che aveva definito le modalità di attuazione della disciplina dello sconto in fattura /cessione del credito. Il nuovo provvedimento è finalizzato a tenere contro delle variazioni normative apportate negli ultimi mesi alla disciplina di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e in ottemperanza alle stesse interviene sulle modalità operative della “Piattaforma cessione crediti”.

Il nuovo provvedimento elimina al punto 1.1, lettera b), del provv. dello scorso 3 febbraio le parole “senza facoltà di successiva cessione” recependo l’atteggiamento meno rigido del legislatore rispetto alle cessioni dei crediti fiscali successive alla prima. In sostanza il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prende atto delle modifiche legislative progressivamente introdotte all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo e da ultimo dal Decreto Legge n. 50 del 2022, cosiddetto “DL Aiuti”.

Con riferimento alle ulteriori cessioni successive alla prima il provvedimento specifica che in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dell’opzione per la cessione/sconto i fornitori che hanno applicato gli sconti possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti (chiunque), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ovvero i c.d. “soggetti qualificati”). I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;

i primi cessionari che hanno acquistato i crediti, possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti a loro volta possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;

alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

In sintesi, i fornitori che hanno applicato lo sconto sul corrispettivo possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione, ovvero i cosiddetti soggetti qualificati. Quest’ultimi potranno effettuare una sola ulteriore cessione, sempre a soggetti qualificati, salva la possibilità, in qualsiasi momento, di trasferire il credito a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, tuttavia senza facoltà di ulteriore cessione (quarta cessione operativa solo dal 15 luglio 2022).

Il provvedimento inoltre conferma che con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, ma comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito alla possibilità di cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soli soggetti qualificati, secondo lo schema descritto.

Il provvedimento precisa che, salvo diverse specifiche disposizioni, la Comunicazione di cessione/sconto deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, per le rate residue non fruite entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Entro gli stessi termini è possibile annullare o sostituire le opzioni già comunicate.

La Comunicazione di cessione/sconto deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione; dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Colmando un vuoto normativo che aveva indotto l’Amministrazione Finanziaria a riaprire per le opzioni in scadenza nel 2022 i termini previsti per le comunicazioni correttive (con la Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022), la cui trasmissione deve ordinariamente avvenire entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, il provvedimento prevede a regime che le comunicazioni correttive da inviare entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del Decreto, le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni comunicate all’Agenzia delle entrate mediante la comunicazione di cessione del credito/sconto in fattura dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

in fase di caricamento sulla piattaforma gestione crediti i crediti derivanti da cessioni/sconti in fattura sono suddivisi in un certo numero di rate annuali di pari importo, in tale fase avverrà un tracciamento delle stesse in quanto a ciascuna rata verrà associato un codice univoco da indicare nelle eventuali cessioni successive delle singole rate.

Le disposizioni citate, come precisa il provvedimento in commento, non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le

comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.

Le disposizioni citate si riferiscono all’importo delle singole rate annuali in cui il credito ceduto dal titolare della detrazione risulterebbe utilizzabile dal cessionario e non al credito nella sua interezza.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto e all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono nulli.

Con il provvedimento del 10 giugno, l’Agenzia delle Entrate nel recepisce le novità legislative in materia di bonus edilizi aggiorna la Piattaforma cessione crediti disponibile in area riservata.

Il documento di prassi precisa che i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (ovvero la “Piattaforma cessione crediti”).

Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione/sconto inviate dal 1° maggio 2022, viene introdotto un nuovo obbligo in relazione agli utilizzi in compensazione delle rate dei crediti fiscali.

All’uopo il provvedimento prevede infatti che è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.

Il provvedimento in commento in sostanza introduce una nuova funzionalità strettamente correlata al divieto di cessione parziale, successive alla prima, entrato in vigore per i crediti la cui prima comunicazione sia stata trasmessa successivamente al 1° maggio 2022.

Si tratta della scelta irrevocabile circa le modalità di utilizzo del credito in compensazione. Dopo l’accettazione del credito, qualora il cessionario decida di utilizzarlo in compensazione, dovrà comunicare preventivamente tale volontà mediante l’apposita funzione introdotta in piattaforma. La scelta sarà irrevocabile e dovrà essere comunicata con riferimento a ciascuna rata annuale che compone il credito medesimo. Per procedere alla compensazione, pertanto, non sarà sufficiente la mera accettazione della cessione e, di conseguenza, rispettare termini, le modalità e le condizioni di utilizzo del credito secondo le regole applicabili al cedente, ma sarà necessario dichiarare preventivamente la propria scelta di utilizzo mediante compensazione in delega F24. Il successivo utilizzo in compensazione di ciascuna rata potrà avvenire anche in più soluzioni.

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